Avvocati e previdenza: omissione contributiva parziale e annullamento dell’annualità relativa (Redazione)

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La Cassazione civile sezione Lavoro con l’ordinanza numero 23994 depositata il 23 luglio 2026 ha ricordato che nel sistema previdenziale forense, gli anni di iscrizione per i quali risulti un versamento contributivo parziale o inferiore al dovuto, anche qualora il residuo non possa più essere richiesto per intervenuta prescrizione, concorrono a formare l’anzianità contributiva e vanno inseriti nel calcolo della pensione di vecchiaia.

Non esistendo alcuna norma che preveda l’annullamento dell’annualità o l’inefficacia del versamento effettuato, la parziale inadempienza incide unicamente sulla misura della prestazione (abbassando la media dei redditi professionali di riferimento), ma non sul diritto alla pensione o sul riconoscimento dell’anzianità.

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