Sanzionato disciplinarmente l’avvocato che all’amico cliente chiede un compenso maggiore dopo che quest’ultimo non ha spontaneamente pagato quanto inizialmente richiesto.
Il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza numero 91/2026 ha ricordato che in caso di mancato spontaneo pagamento da parte del cliente, l’avvocato può richiedere un compenso maggiore di quello previamente indicatogli solo ove ne abbia fatto espressa riserva (art. 29 co. 5 cdf), la quale, per poter valere come tale, deve contenere la chiara ed espressa previsione di una maggiorazione dell’importo in mancanza di tempestivo integrale pagamento della somma richiesta(in senso conforme, CNF n. 42/2023, CNF n. 36/2023, CNF n. 129/2021.).
Peraltro, l’eventuale rapporto di amicizia tra avvocato e cliente – per quanto possa aver motivato una quantificazione iniziale più favorevole – non elimina, né attenua, l’obbligo deontologico di formulare tale riserva(1).
Nel caso di specie il professionista aveva inviato al cliente una parcella di un certo importo e successivamente, non avendo ricevuto il pagamento di quanto richiesto, aveva trasmesso una nuova nota di importo maggiore pur in assenza di previa espressa riserva, ritenendo che l’art. 29 co. 5 cdf non sarebbe applicabile quando tra avvocato e cliente ci fosse un rapporto personale di amicizia -poi venuto meno- che determinasse l’iniziale sconto sui compensi. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso, confermando la sanzione disciplinare irrogata dal CDD.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Talerico), sentenza n. 91 del 24 marzo 2026
(1) A quanto consta, con riferimento a questo specifico aspetto, non vi sono precedenti editi in termini.
Ricordiamo ai lettori che chi vuole essere costantemente aggiornato sulle pubblicazioni di Terzultima Fermata https://terzultimafermata.blog/ può abbonarsi al blog, sempre e solo GRATUITAMENTE, cliccando sull’icona “Abbonati” posta nella barra laterale destra della homepage del sito o alla fine di ogni scritto pubblicato
