Recupero del credito del difensore d’ufficio: la Cassazione ritorna sui suoi passi in tema di pignoramento presso il debitore con 5 Ordinanze “gemelle” (Dario Epifani)

Dietrofront! La Cassazione, dopo circa 4 anni, ci ripensa e con ben 5 (sì, cinque!) ordinanze “gemelle”
la Seconda Sezione Civile, afferma un principio che contrasta con quanto affermato dalla Sesta Sezione con l’Ord. n.16799 del 24.05.2022.
Cerchiamo di fare ordine e capire cosa ha stabilito la Suprema Corte e quali conseguenze potranno
comportare questi arresti.
L’art.116 D.P.R. n.115/02 stabilisce che il difensore d’ufficio, per poter richiedere la liquidazione dei
propri compensi per l’attività svolta, debba preventivamente attivarsi nei confronti dell’ex assistito per
il recupero del credito professionale e solo laddove non vi riesca o vi riesca solo parzialmente, potrà
rivolgersi al giudice, che dovrà emettere il decreto relativo ai compensi professionali maturati per
l’attività svolta in sede penale ed il rimborso delle spese di recupero ex art.82 D.P.R. n.115/02.
Con giurisprudenza ormai consolidata, la Suprema Corte ha reiteratamente affermato il principio
secondo cui “in tema di patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 116 del d.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, il difensore d’ufficio non può ottenere la liquidazione dell’onorario a carico dell’erario senza
dimostrare di aver effettuato un vano e non pretestuoso tentativo di recupero, ma non è tenuto a provare anche l’impossidenza dell’assistito, che si risolverebbe in un onere eccessivo e non funzionale
all’istituto della difesa d’ufficio” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8359 del 29/04/2020, Rv. 657594; conf. Cass.
Sez. 2, Ordinanza n. 31899 del 07/12/2025, Rv. 676478).
Il tema che si è posto riguarda la valutazione della serietà e non pretestuosità del tentativo di recupero
e stabilire fino a che punto il difensore debba spingersi prima di ritenere infruttuosa l’azione
recuperatoria.
Se non vi sono dubbi che il difensore debba necessariamente richiedere il pignoramento nei confronti
del debitore, per valutare la non pretestuosità del tentativo di recupero, la Sesta Sezione Civile della
Cassazione, con l’arresto n.16799 del 24.05.2022 aveva affermato che l’avvocato creditore, nel caso di
pignoramento presso il debitore, dovesse addirittura ricorrere all’ausilio della forza pubblica per
accedere forzosamente al domicilio del debitore onde eseguire il tentativo di aggressione dei beni di
quest’ultimo.
Queste le parole del Collegio della Sesta Sezione Civile: “l’iter procedimentale necessario per il
recupero del credito professionale si è arrestato ad un verbale di accesso, come risulta dal verbale di
pignoramento, l’ufficiale giudiziario ha trovato la porta chiusa e, non avendo mezzi per procedere
all’apertura forzata, “ha desistito”; l’iter procedimentale, dunque, non è stato completato con gli ulteriori adempimenti richiesti dalla legge, al fine di accertare l’infruttuoso recupero del credito;
la procedura esecutiva non trova deroghe, ma, al contrario, richiede maggior rigore nell’ipotesi in cui
obbligato al pagamento sia lo Stato, né il difensore è pregiudicato dall’esperimento della procedura
esecutiva in quanto le spese sopportate, in caso di esperimento infruttuoso, vanno a lui rimborsate;
Pochi giorni fa, la Seconda Sezione della Suprema Corte ha cambiato indirizzo e, con le Ordinanze
n.21614 – n.21615 – n.21619 – n.21621 e n.21623 del 24.06.2026, decidendo in merito a 5 ricorsi
avverso 4 sentenze della Corte di Appello di Salerno ed una del Tribunale di Salerno, ha affermato che
“con l’espressione “pignoramento negativo” la giurisprudenza di questa Corte non intende che sia
necessario (come ha erroneamente ritenuto la Corte salernitana) un “verbale negativo”, bensì che il
tentativo di pignoramento sia risultato infruttuoso, per qualsiasi motivo non dipendente dal fatto attivo o omissivo del creditore.”.
Con le prime quattro Ordinanze, l’annullamento delle sentenze è avvenuto in base al principio suddetto, smentendo l’assunto della Corte di merito, che aveva rigettato l’opposizione del difensore d’ufficio sul presupposto che nonostante il doppio tentativo di accesso presso il debitore, l’impossibilità di accedere al domicilio del suddetto non poteva configurare un pignoramento negativo.
Con la quinta ed ultima Ordinanza, invece, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso del Ministero avverso la Sentenza del Tribunale salernitano, che invece aveva ritenuto il doppio tentato pignoramento da parte del difensore d’ufficio sufficiente ai fini della liquidazione dei suoi compensi, di fatto anticipando il principio poi espresso dalla Corte di Legittimità.
Cosa possono comportare nel concreto queste Ordinanze per gli avvocati d’ufficio alle prese con il
tentativo di recupero del credito professionale?
Non vi è dubbio che sarà più agevole per i difensori d’ufficio dimostrare l’insolvenza del debitore e,
dunque, poter richiedere al giudice la liquidazione dei compensi ed il rimborso delle spese di recupero
del credito, risultando sufficiente la dimostrazione di aver richiesto il pignoramento e la redazione del
verbale da parte dell’Ufficiale Giudiziario di aver eseguito l’accesso senza poter eseguire il pignoramento e che tale impossibilità non sia in qualche modo attribuibile al creditore.
L’arresto della Sesta Sezione, secondo i principi espressi dalle Ordinanze in commento, è apparso
dunque fin troppo rigorista e non conforme alla giurisprudenza della stessa Cassazione in tema di
tentativo di pignoramento.
Tali pronunzie potrebbero costituire un contrasto giurisprudenziale che richiederà l’intervento delle
Sezioni Unite per dirimerlo?
A parere di chi scrive questa eventualità è abbastanza remota perché non si tratta di un singolo arresto
ma di ben 5 pronunzie, sebbene tra loro identiche, ma che intendono affermare e immediatamente
consolidare un principio che appare del tutto più aderente alla funzione recuperatoria del difensore
d’ufficio, a cui l’erario dovrebbe poi rimborsare una serie di spese più gravose laddove, all’esito della
procedura esecutiva, magari con l’ausilio del fabbro per l’accesso forzoso, il pignoramento risultasse
comunque negativo.

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