Con la sentenza numero 109, depositata oggi, (allegata al post) la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Brindisi nei riguardi dell’articolo 614-bis del codice di procedura civile, recante la disciplina delle misure di coercizione indiretta a carattere pecuniario.
Tali misure – la cui denominazione astreintes è mutuata dall’analoga figura del diritto francese da cui traggono origine – mirano a sollecitare l’adempimento volontario di un’obbligazione, di contenuto diverso dal pagamento di somme di denaro, da parte del soggetto a ciò condannato, attraverso la minaccia di un sacrificio patrimoniale destinato ad aumentare in ragione del ritardo nell’adempimento.
L’articolo 614-bis del codice di procedura civile era stato censurato dal Tribunale ordinario di Brindisi, sezione civile – settore procedure concorsuali – nel testo anteriore alle modifiche apportate dall’articolo 3, comma 44, del decreto legislativo numero 149 del 2022, il quale non conteneva la previsione – aggiunta da tale novella – della possibilità, per il giudice, di fissare un termine di durata della misura.
Secondo il rimettente, la norma in questione, nella parte in cui non prevedeva che, ove la statuizione coercitiva fosse stata adottata senza un limite temporale o quantitativo, il giudice dell’opposizione avverso il precetto intimato sulla base di essa potesse fissare ex post, anche d’ufficio, un termine finale o un ammontare massimo, consentirebbe di porre a carico dell’obbligato un vincolo perpetuo, in contrasto con gli articoli 3, 24, 41, 42, secondo comma, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’articolo 1 del Protocollo addizionale alla CEDU (Convenzione europea dei diritti dell’uomo) e agli articoli 6 e 13 della CEDU.
La Corte costituzionale ha, anzitutto, ricordato che l’astreinte, da un lato, mira a esercitare una pressione psicologica nei confronti dell’obbligato attraverso la minaccia di una diminuzione patrimoniale destinata ad aumentare in modo automatico in caso di mancato o ritardato adempimento; dall’altro, per l’ipotesi in cui lo stesso destinatario si renda, ciò non di meno, inadempiente, essa si risolve in una penalità pecuniaria.
La Consulta ha, quindi, sottolineato che, affinché entrambe le funzioni suddette conservino «un rapporto di coerenza con gli interessi regolati dal provvedimento di condanna», la misura coercitiva non può essere sine die. Infatti, nel caso in cui l’inosservanza del comando giudiziale assistito da un’astreinte priva di termine perduri per un significativo lasso temporale senza che il creditore si risolva a soddisfare il proprio interesse attraverso l’esecuzione diretta – oppure, ove questa non sia praticabile, ricorrendo alla tutela risarcitoria –, la stessa misura coercitiva, accrescendosi in ragione del mero decorso del tempo, «finisce per smarrire ogni correlazione con le concrete esigenze di tutela considerate al momento della sua fissazione».
La Corte ha, tuttavia, ritenuto che al denunciato vuoto normativo possa farsi fronte attraverso una interpretazione costituzionalmente orientata, ricavando dal sistema lo strumento processuale idoneo a scongiurare la lesione dei parametri costituzionali evocati dal giudice a quo.
Ove, come nel caso scrutinato, la misura di coercizione indiretta sia priva di un termine o di un limite quantitativo, ma il protrarsi dell’inadempimento oltre un apprezzabile arco temporale ne riveli la concreta inadeguatezza a coartare la volontà dell’obbligato, il giudice dell’opposizione all’esecuzione, minacciata o intrapresa per soddisfare il credito a titolo di astreinte, pur non potendo apporre al provvedimento coercitivo, ora per allora, un termine finale o un tetto massimo, può rilevare che esso, dopo un certo tempo – la cui congruità va valutata alla luce delle particolarità della fattispecie concreta –, non avendo sortito il risultato avuto di mira, ha perso efficacia. Ed è sulla base del limite temporale così individuato che lo stesso giudice può quantificare la somma in relazione alla quale il creditore ha diritto di procedere esecutivamente.
La Corte ha, infine, precisato che una verifica siffatta non contrasta con il principio secondo cui al giudice dell’opposizione (preventiva o successiva) all’esecuzione non è consentito modificare il contenuto intrinseco del titolo esecutivo, giacché tale verifica della perdurante utilità dell’astreinte riguardando un «fatto posteriore alla formazione del titolo giudiziale», ricade nell’accertamento della vis esecutiva del titolo azionato.
