La Cassazione penale sezione 5 con la sentenza numero 14565/2026 ha stigmatizzato la dichiarazione di inammissibilità della richiesta di accesso alla giustizia riparativa basata su affermazioni puramente apodittiche e prive di qualunque supporto argomentativo e documentale.
Conviene preliminarmente rilevare che nel disegno del d.lgs. n. 150 del 2022 l’accesso ai programmi di giustizia riparativa è previsto in modo generalizzato, «senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità» (art. 44 del d.lgs. n. 150 del 2022).
Ai fini della valutazione dell’accesso al programma l’art. 129-bis, comma 3, cod. proc. pen., stabilisce che il giudice di merito deve valutare se tale invio «possa essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto e non comporti un pericolo concreto per gli interessati e per l’accertamento dei fatti».
In sostanza, l’autorità giudiziaria deve valutare l’utilità del programma e l’assenza di pericoli per i partecipanti e per l’accertamento processuale.
Tale valutazione ha delle ricadute sul giudizio penale «anche solo al fine di precludere effetti favorevoli al reo, in tema, ad esempio, di determinazione della pena, del trattamento circostanziale, del beneficio della sospensione condizionale. Se è vero, infatti, che solo l’esito positivo del giudizio riparativo deve essere valutato ex art. 62 n. 6, 133, 152, 163 cod. pen., è vero anche che la preclusione di quel giudizio, attraverso lo sbarramento dell’accesso al programma, non è irrilevante rispetto all’esito del processo, in quanto impedisce l’operatività di una serie di istituti che influiscono sul trattamento sanzionatorio» (Sez. 6, n. 14338 del 29/01/2025, B., Rv. 287925 – 01).
Nella specie, la Corte territoriale ha completamente omesso di valutare l’istanza proposta da R.G., limitandosi a dichiararla inammissibile sul rilievo della asserita mancata istituzione dei centri di mediazione nel territorio di interesse.
Anche volendosi prescindere dalla considerazione per cui non può ricadere in danno del richiedente una disfunzione organizzativa estranea alla sua sfera volitiva, l’affermazione è puramente apodittica, priva di qualunque supporto argomentativo e documentativo, non avendo i giudici dell’appello dato conto degli accertamenti svolti per addivenire a tale conclusione, la quale, oltretutto, si scontra con quanto documentato dal ricorrente, il quale, in altro procedimento pendente a suo carico nel medesimo distretto, è stato avviato al programma di giustizia riparativa presso un centro di mediazione specificamente individuato.
