Udienza predibattimentale: per la cassazione un istituto che offre una “chance supplementare di uscire più rapidamente dal circuito penale” (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 3 con la sentenza numero 19254 del 27 maggio 2026 si sofferma sulla natura deflattiva dell’istituto anche in considerazione dei tempi processuali e dei costi “esistenziali” e “finanziari” e sulla possibilità del giudicante di di applicare la causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen., a prescindere dalla mancata richiesta in tal senso dell’imputato, anzi dalla sua esplicita opposizione a detta soluzione.

La Suprema Corte sottolinea che l’assimilazione della sentenza resa ai sensi dell’art. 554-ter cod. proc. pen. a quella prevista dall’art. 425 cod. proc. pen., operata anche attraverso il richiamo a tale disposizione contenuto nell’art. 554- ter, comma 1, cod. proc. pen., consente al giudice dell’udienza predibattimentale di applicare la causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen., a prescindere dalla non opposizione dell’imputato (Sez. 2, n. 9618 del 19/02/2025, Rv. 287800 – 01).

Invero, come già precisato con ulteriore decisione (Sez. 5, n. 30528 del 06/06/2025, Rv. 288579 – 01) detta udienza rappresenta la fase iniziale del dibattimento e si svolge nel pieno contraddittorio tra le parti, come attestato dalla circostanza che il giudice deve procedere alla verifica della regolare costituzione delle parti, con eventuale declaratoria dell’assenza dell’imputato, dalla proponibilità delle questioni preliminari ex art. 491, commi 1 e 2, cod. proc. pen. e dal controllo sulla corretta formulazione dell’imputazione.

Deve escludersi che in tal modo si determini la violazione del diritto di difesa dell’imputato, dal momento che a costui, così come alle altre parti, è garantita la possibilità di presentare (come è avvenuto nel caso in esame) appello e ricorso per cassazione al fine di far valere l’insussistenza delle condizioni per l’emissione della sentenza ex art. 131-bis cod. pen., rappresentando le ragioni per ottenere una pronuncia con formula più favorevole.

Per completezza, è utile formulare ulteriori riflessioni, che sono favorite dalla recente sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2026.

Con essa è stato precisato che l’udienza predibattimentale conserva in via generale una precisa ratio deflattiva dei tempi processuali e dei costi (“esistenziali” e finanziari), determinati da processi che in passato dovevano comunque celebrarsi, e che oggi sono invece suscettibili di essere evitati laddove i giudici dell’udienza in parola facciano attento uso del loro potere-dovere di pronunciare sentenza di non luogo a procedere, quando il materiale probatorio presente nei fascicoli del pubblico ministero e per il dibattimento appaia di per sé insufficiente a sostenere una ragionevole previsione di condanna.

Ove questo materiale appaia, invece, idoneo a consentire tale previsione, non può essere considerata irragionevole la scelta legislativa di ritenere esaurita la funzione dell’udienza predibattimentale, e di lasciare spazio direttamente – senza ulteriori dilazioni – all’ordinario svolgersi del dibattimento, dove l’imputato avrà ogni possibilità di esercitare il proprio diritto di “difendersi provando” dalle accuse rivoltegli dal pubblico ministero.

Si è altresì precisato che con la introduzione ex d.lgs. n. 150 del 2022, degli artt. da 554-bis a 554-quinquies, che disciplinano una nuova «Udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta», si affida al tribunale il compito di svolgere, in camera di consiglio, una serie di attività preliminari al dibattimento, tra cui, per quanto di interesse immediato in questa sede, la verifica se, sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero e in quello per il dibattimento, formato dallo stesso pubblico ministero, sussista una causa di proscioglimento che imponga l’immediata definizione del processo; e, soprattutto, la sussistenza dei presupposti di una sentenza di non luogo a procedere, allorché «gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna» (art. 554-ter, comma 1, cod. proc. pen.). In queste ipotesi, l’udienza predibattimentale vale oggi a prevenire lo svolgimento di un dibattimento superfluo, evitando così un inutile impegno della giustizia penale, la quale – come pure la Corte Costituzionale ha recentemente osservato – è una «risorsa scarsa, che implica costi ingenti a carico di tutte le persone coinvolte, in termini materiali ed “esistenziali” (sentenza n. 149 del 2022), oltre che oneri economici importanti per l’intera collettività» (sentenza n. 41 del 2024, punto 3.9. del Considerato in diritto).

In stretta coerenza e conseguenzialità con queste ultime osservazioni, si pone l’ulteriore rilievo per cui con l’udienza predibattimentale in parola oggi si introduce una “chance supplementare, offerta dal nuovo istituto processuale, di uscire più rapidamente dal circuito penale allorché già le evidenze raccolte dalla pubblica accusa durante le indagini preliminari appaiano di per sé inidonee a consentire una ragionevole previsione di condanna”.

La conferma di tale prospettiva, in cui, – è importante notarlo -, il processo penale è visto come luogo elettivo essenzialmente di quelle situazioni in cui sia ragionevole una previsione di futura decisione di condanna, è fornita dalla attuale configurazione costituzionale del principio di obbligatorietà dell’azione penale, che, secondo quanto pure precisato dal Giudice delle Leggi con la sentenza citata, “deve essere ora rettamente inteso – conformemente a quanto univocamente sancito ormai in molti luoghi del codice di rito (artt. 408, comma 1, 425, comma 3, e 554-ter, comma 1 cod. proc. pen.) – nel senso che il pubblico ministero ha il dovere di svolgere in ogni singolo caso indagini accurate, che gli consentano di valutare se l’originaria notitia criminis sia effettivamente sorretta, quantomeno allo stato degli atti, da evidenze di tale consistenza e coerenza da rendere ragionevolmente prevedibile la condanna in giudizio dell’imputato, allo standard probatorio dell’oltre ogni ragionevole dubbio. Soltanto in caso di risposta affermativa il pubblico ministero avrà il dovere di esercitare l’azione penale: in caso contrario imponendosi la regola opposta della rinuncia a un tale esercizio (con conseguente obbligo di chiedere l’archiviazione della notizia di reato restata non sufficientemente riscontrata, nonostante lo svolgimento di indagini effettive e diligenti)”. E si noti, non a caso anche in sede di archiviazione è previsto che una tale decisione possa intervenire rispetto a casi di ritenuta applicazione dell’art. 131 bis cod. pen. ( cfr. art. 411 cod. proc. pen).

In linea con la stretta funzionalità dello svolgimento del processo innanzitutto con l’eventuale proqnosi di condanna, è anche la considerazione per cui “la nozione di ragionevole durata del processo (in particolare penale) è ‘sempre il frutto di un bilanciamento particolarmente delicato tra i molteplici – e tra loro confliggenti – interessi pubblici e privati coinvolti dal processo medesimo’: ciò che ‘impone una cautela speciale nell’esercizio del controllo, in base all’art. 111, secondo comma, Cost., della legittimità costituzionale delle scelte processuali compiute dal legislatore, al quale compete individuare le soluzioni più idonee a coniugare l’obiettivo di un processo in grado di raggiungere il suo scopo naturale dell’accertamento del fatto e dell’eventuale ascrizione delle relative responsabilità, nel pieno rispetto delle garanzie della difesa, con l’esigenza pur essenziale di raggiungere tale obiettivo in un lasso di tempo non eccessivo”.

A fronte, allora, della previsione, nel complessivo sistema processuale, da una parte, di decisioni di condanna di cui è ineludibile funzione il processo (pur nelle sue possibili articolazioni di rito), dall’altra, anche di plurime, altre e ben diverse e distanti decisioni, che non appaiono implicare inevitabilmente la fase strettamente processuale e tantomeno – per quanto qui di interesse rispetto alle doglianze difensive – la necessaria e ineludibile acquisizione di prove dibattimentali come richiesto dal ricorrente – si impone anche di sottolineare come «il legislatore gode, in materia di disciplina del processo e di conformazione degli istituti processuali, di un’ampia discrezionalità, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute (ex plurimis, sentenze n. 76, n. 39 e n. 36 del 2025, n. 189 e n. 96 del 2024, n. 67 del 2023)» (sentenza n. 146 del 2025, punto 4 del considerato in diritto).

Ciò è particolarmente vero per ciò che concerne la disciplina del processo penale, che è «frutto di delicati bilanciamenti tra principi e interessi in naturale conflitto reciproco, sicché ogni intervento correttivo su una singola disposizione, volto ad assicurare una più ampia tutela a uno di tali principi o interessi, rischia di alterare gli equilibri complessivi del sistema»; il che spiega perché, in questa materia, la Corte «sia solita esercitare una speciale cautela nello scrutinio delle censure […] fondate, in particolare, sull’art. 3 Cost.» (sentenza n. 230 del 2022, punto 3.1. del Considerato in diritto; cfr. da ultimo sent. Corte Cost. 58/2026 cit).

Da tali riflessioni conseguono le seguenti considerazioni, in rapporto alle doglianze in esame: la decisione di non luogo a provvedere in relazione all’art. 131 bis cod. pen. ha una portata ben differente rispetto a quella di condanna ed è, piuttosto, inclusa tra quelle determinazioni (pure tutte contemplate nell’art. 544 ter comma 1 cod. proc. pen e tra loro tutte equiparate) che consentono comunque di perseguire un bene certamente essenziale, quale l’uscita anticipata dal processo.

Da qui la scelta legislativa di cui al predetto articolo, assolutamente discrezionale e certamente non irragionevole né arbitraria, di consentire al giudice dell’udienza predibattimentale, comunque, di disporre anche di non doversi procedere in relazione all’art. 131 bis cod. pen. siccome anche tale tipologia di decisione è stata ritenuta strumentale alla funzione tipica della udienza in esame quale quella di “prevenire Io svolgimento di un dibattimento superfluo, evitando così un inutile impegno della giustizia penale” ( Corte Cost. cit.); così da escludersi, in nuce, ogni rivendicazione di tutela del diritto di difesa, ove inteso in rapporto alla fase strettamente processuale e quindi a tutte le facoltà probatorie ivi correlate, senza peraltro dimenticare che anche rispetto alla udienza in parola rimane fermo che, nel corso delle indagini preliminari o dopo la chiusura delle stesse, l’indagato può svolgere investigazioni difensive (articoli da 319b-is a 391-decies cod. proc. peri.) o chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine (art. 415- bis, comma 3, cod. proc. pen.).

Non consegue neppure alcuna disparità di trattamento proprio alla luce, innanzitutto, della ragionevole discrezionalità esercitata sul punto dal Legislatore, oltre che per le peculiarità rispetto agli altri istituti proposti in ricorso come parametri di comparazione: posto che la menzionata (dalla difesa) fattispecie del processo minorile ex art. 27 del DPR 448/1988 è innanzitutto celebrata in fase di indagini preliminari mentre l’udienza predibattimentale consegue all’esercizio dell’azione penale nel contraddittorio tra le parti, laddove poi, la fattispecie ex art. 34 del Dlgs. 274/2000, che puo’ svolgersi in fase processuale o di indagine, non condivide la ratio e la funzione di “filtro” della udienza ex art. 544 ter cod. proc. pen., come sinora illustrata.

Può concludersi dunque nel senso che: l’assimilazione della sentenza resa ai sensi dell’art. 554-ter cod. proc. pen. a quella prevista dall’art. 425 cod. proc. pen., operata anche attraverso il richiamo a tale disposizione contenuto nell’art. 554-ter, comma 1, cod. proc. pen., consente al giudice dell’udienza predibattimentale di applicare la causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen. senza alcuna fondatezza di ogni correlata questione di legittimità Costituzionale della predetta disposizione in rapporto agli artt. 3, 24 e 111 Cost.; in ragione della funzione di “filtro “della predetta udienza, della precipua finalizzazione del processo – con le correlate modalità di esercizio del diritto di difesa – – alla sentenza di condanna piuttosto che alla decisione di non luogo a procedere ex art. 131 bis cod. pen., della assenza di ogni disparità di trattamento rispetto a casi di istituti analoghi ma non eguali nella ratio e nella fase processuale, quali quelli ex art. 34 del Dlgs. 274/2000 e 27 del DPR 448/1988, della piena possibilità di espletamento, infine, del diritto di difesa in rapporto alle predette caratteristiche della udienza e della decisione di non luogo a provvedere, ai sensi dell’ad, 131 bis cod. pen.”

Lascia un commento