Istanza di rimessione del processo: inammissibile se non notificata personalmente alle parti del processo, non essendo un valido equipollente la notifica ai loro difensori (Vincenzo Giglio)

Three panelists engaged in a live discussion about the 'Caso Ombra' legal case on Italian television

Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 17511/2026, 24 marzo/14 maggio 2026, ha ritenuto irrituale la notificazione dell’istanza di rimessione al difensore di altra parte del processo che non sia presente, in quanto la rappresentanza attribuita in via generale al difensore dall’art. 488 cod. proc. pen. (oggi abrogato e sostituito dall’art. 420-bis cod. proc. pen., NdA) non opera per la ricezione di detta istanza, che è atto personale della parte, del quale sono destinatarie personalmente le altre parti e la cui notifica non ammette equipollenti.

In fatto

Alcuni coimputati di PC premettono di essere stati tratti a giudizio per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. in un processo iniziato presso il Tribunale di Napoli Nord e poi spostato per competenza al Tribunale di Napoli, dove pende davanti alla settima sezione.

Viene evidenziato che i tempi lunghi del processo portavano alla scadenza dei termini massimi di durata delle misure cautelari e alla loro conseguente scarcerazione in data 24 luglio 2025, che provocava una sorta di scandalo mediatico che è alla base dell’istanza di rimessione all’esame per quanto inerente anche a PC quale coimputato.

Secondo gli instanti, infatti, la pressione mediatica ha influenzato e influenza i giudici, che hanno adottato disposizioni che hanno compromesso il diritto di difesa, tali da suscitare il legittimo sospetto sulla loro effettiva imparzialità.

A dimostrazione dell’esistenza di una campagna mediatica vengono richiamate le dichiarazioni rese dallo scrittore RS, dall’ex magistrato e candidato sindaco di Napoli CM, dall’influencer GP.

Il turbamento nel giudizio, secondo i coimputati, è dimostrato da tutta una serie di provvedimenti e comportamenti adottati dai giudici, soprattutto intesi a considerare il processo prioritario rispetto ad altri, che vengono puntualmente descritti, insieme a una pluralità di ulteriori circostanze.

Sulla base di tali premesse in fatto la richiesta di rimessione muove dalla rappresentazione di una situazione ambientale eccezionalmente deteriorata, nella quale il processo non si svolgerebbe più in un contesto di fisiologica attenzione pubblica, ma all’interno di una campagna mediatica pervasiva, localmente concentrata e fortemente polarizzata, capace di incidere sul regolare esercizio della giurisdizione.

Il presupposto è che tale pressione abbia assunto una dimensione tale da non poter essere più considerata esterna o neutra rispetto al giudizio.

Si osserva che ciò che rileva non è, in sé, l’esistenza di un dibattito pubblico acceso, bensì il fatto che questa pressione avrebbe orientato l’organizzazione del processo, imprimendogli un carattere di eccezionalità non giustificato da esigenze oggettive.

L’attribuzione al procedimento di una priorità assoluta, l’imposizione di tempi di definizione rigidi e predeterminati, la compressione delle esigenze difensive e la concentrazione del giudizio in un collegio sottratto alle ordinarie regole tabellari vengono presentate come scelte funzionali a dare una risposta alla “piazza”, piuttosto che a garantire un equilibrato svolgimento del processo.

In questo quadro assume rilievo il ruolo del vertice dell’ufficio giudiziario, non in una prospettiva soggettiva di sospetto personale, ma come centro di imputazione di decisioni organizzative che avrebbero recepito e tradotto le sollecitazioni esterne in assetti processuali concreti.

La pressione mediatica, così, non si sarebbe limitata a creare un clima ostile, ma avrebbe inciso sulle condizioni strutturali del giudizio, determinando un coinvolgimento dell’intero Tribunale e rendendo inidonei i rimedi ordinari dell’astensione e della ricusazione.

Il legittimo sospetto, secondo gli istanti, si presenta come fenomeno oggettivo e sistemico: non si denuncia l’incapacità tecnica dei giudici né un loro pregiudizio individuale, ma il rischio che il giudizio sia condizionato da un contesto nel quale l’accusa viene simbolicamente identificata con l’interesse pubblico e la difesa con un ostacolo alla sua realizzazione.

In tale clima, la reiterata adozione di decisioni già orientate all’accelerazione e alla specializzazione del processo è indicata come conferma di un condizionamento non più potenziale, ma attuale.

La rimessione viene dunque richiesta non come rimedio eccezionale a un singolo atto, ma come strumento necessario per ristabilire la neutralità del contesto giudiziario, spostando il processo in una sede in cui possa svolgersi al riparo da pressioni ambientali tali da far dubitare, secondo un criterio oggettivo, della piena imparzialità del giudice e della effettiva parità delle parti.

Con successiva memoria gli istanti – oltre a richiedere l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti – illustrano ulteriori accadimenti a sostegno di quanto sostenuto.

In diritto

L’istanza è inammissibile in quanto non è stata notificata personalmente ad alcune delle parti interessate.

Va rilevato, infatti, che l’istanza è stata resa nota agli altri imputati non rimettenti e non presenti mediante la consegna di una copia al loro difensore in udienza, il quale ha firmato per ricevuta su un foglio predisposto dai difensori dei ricorrenti rimettenti.

In particolare, per come emerge dalla lettura della trascrizione della relativa fonoregistrazione, all’udienza del 19 novembre 2025, l’Avvocato Q, anche in nome e per conto degli Avvocati L, M, G, C, S, B, S, S e P, depositava l’istanza di rimessione specificando che detto deposito doveva valere come avviso per tutte le parti, alle quali contestualmente consegnava copia dell’istanza corredata degli allegati.

Si precisava che la copia veniva consegnata alle parti private presenti o rappresentate e al PM, parti civili comprese, mentre per i terzi interessati non presenti e le persone offese non costituite, si sarebbe provveduto nei termini di legge.

Sempre dalla lettura della trascrizione della fonoregistrazione del verbale dell’udienza del 19 novembre 2025 emerge che l’Avvocato Q specificava: «questa notifica viene fatta in conformità con l’orientamento stabilito dalla cassazione prima, sentenza n. 56 del 9 gennaio 1996 che è stata poi confermata integralmente con orientamento della successiva ordinanza della seconda sezione del 2015 numero 45333».

Dalla lettura del verbale emerge, ancora, che gli avvocati – in accordo con il presidente del collegio -si riservavano di depositare l’istanza in cancelleria.

L’istanza, in effetti, risulta depositata in cancelleria il 19.11.2025.

Tanto rilevato in fatto, va osservato che la descritta modalità di comunicazione –per quanto relativo alla consegna di copia dell’istanza di rimessione a mani del difensore degli imputati non presenti – non soddisfa le formalità previste a pena d’inammissibilità dall’art. 46, commi 1 e 4, cod. proc. pen., che dispone che l’istanza di rimessione sia notificata alle altre parti personalmente, senza che siano ammessi altri mezzi.

È pacifico che la notifica alle altre parti di detta richiesta costituisce una condizione indefettibile di ammissibilità della stessa, che non ammette equipollenti, sicché, in mancanza di essa, l’istanza deve essere dichiarata inammissibile (Sez. U, n. 6925 del 12/05/1995, Romanelli, Rv. 201300; Sez. 2, n. 45333 del 28/10/2015, Rv. 264960; Sez. 1, n. 12421 del 12/01/2001, Rv. 218403).

Quanto alla corretta interpretazione della norma in ordine alle modalità concrete di notificazione, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare più volte che l’istanza deve essere portata a conoscenza (notificata) alle parti personalmente e non al loro difensore.

In tal senso è stato chiarito che è irrituale la notificazione dell’istanza di rimessione al difensore di altra parte del processo che non sia presente, in quanto la rappresentanza attribuita in via generale al difensore dall’art. 488 cod. proc. pen., non opera per la ricezione di detta istanza, che è atto personale della parte, del quale sono destinatarie personalmente le altre parti e la cui notifica non ammette equipollenti (Sez. 2, n. 31553 del 26/06/2019, Rv. 276580; Sez. 5, n. 6357 del 16/12/2016, dep. 2017, Rv. 269448; Sez. 1, n. 4122 del 12/06/1997, Rv. 208398; Sez. 1, n. 5652 del 09/11/1995, Rv. 203063). Si è ritenuto, infatti, che fosse irrituale la notifica al difensore della parte non presente (una curatela fallimentare) anche nel caso in cui il primo era procuratore speciale; Sez. 6, n. 16124 del 13/05/2020, non massimata; Sez. 5, n. 4185 del 20/12/2018, dep. 2019; Sez. 7, n. 44598 del 29/10/2013).

 Il rigore di tale orientamento – che impone la notifica alle altre parti personalmente, compresa la persona offesa dal reato ancorché non costituita parte civile – trova giustificazione nella rilevanza della richiesta di rimessione che, potendo comportare una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge, deve essere ben conosciuta dagli altri interessati affinché abbiano la possibilità di interloquire (Sez. 7, n. 44598/2013, cit.; Sez. 1, n. 4122/1997, cit.; Sez. 1, n. 5652/1995, cit.; Sez. 1, n. 55 del 09/01/1998, Rv. 210234).

Il fondamento ispiratore del rigore che connota tale interpretazione, dunque, va rinvenuto nel presidio del principio del giudice naturale precostituito per legge, suscettibile di essere messo in discussione per effetto dello spostamento del processo, con la conseguente necessità di assicurare la piena conoscenza da parte degli interessati di un atto tanto rilevante, quale è quello della richiesta di rimessione, così che gli stessi siano posti in condizione di interloquire (Sez. 5, n. 39039 del 06/07/2012, Rv. 253720; Sez. 1, n. 4122/1997, cit.; Sez. 1, n. 5652/1995, cit.; Sez. 1, n. 4859 del 06/10/1995, Rv. 203023-01).

Tale rigore non consente di ritenere valida la notificazione in udienza eseguita a mani del difensore delle parti non presenti, in mancanza di una condizione indispensabile di ammissibilità ai sensi dell’art. 46 cod. proc. pen.

All’inammissibilità della richiesta consegue, ai sensi dell’art. 48, comma 6, cod. proc. pen., la condanna di PC al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

Brevi note di commento

Il principio di diritto affermato dal collegio della seconda sezione penale della Suprema Corte è chiaro e non è certo il caso di ripeterlo.

La sua giustificazione lo è assai meno a cominciare da quella che pare un’indebita assimilazione della posizione della parte che chiede la rimessione a quella delle altre che hanno diritto ad esserne informate.

La lettera dell’art. 46, commi 1 e 2, cod. proc. pen. pare infatti evocare una differenza piuttosto che un’identità: mentre infatti il secondo comma precisa che “La richiesta dell’imputato è sottoscritta da lui personalmente o da un suo procuratore speciale”, il primo comma dispone che la richiesta medesima, una volta depositata sia “notificata entro sette giorni a cura del richiedente alle altre parti“.

Il legislatore ha avuto dunque cura di sottolineare senza possibilità di equivoco la personalità dell’atto propulsivo ma non ha fatto altrettanto per la trasmissione della sua conoscenza, limitandosi a prescriverne la notifica alle altri parti ma senza replicare l’avverbio “personalmente”.

Un’interpretazione piana delle due disposizioni porterebbe dunque a ritenere che, una volta affermato il diritto delle altre parti ad essere informate della richiesta, per il legislatore sia indifferente che l’informazione sia notificata alla parte personalmente o al suo difensore.

Del resto, è lo stesso collegio di legittimità a riconoscere che la prescrizione della notifica personale alle parti è ricavata in via interpretativa allorché afferma che “Il rigore di tale orientamento – che impone la notifica alle altre parti personalmente […] trova giustificazione nella rilevanza della richiesta di rimessione che, potendo comportare una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge, deve essere ben conosciuta dagli altri interessati affinché abbiano la possibilità di interloquire”.

Ancora una giustificazione che non giustifica granché, a ben vedere: è ancorata all’indiscutibile importanza del principio del giudice naturale precostituito per legge ma si omette di precisare che la complessità tecnica della rimessione e dei suoi presupposti fa sì che il diritto informativo e partecipativo dell’imputato possa realizzarsi compiutamente solo attraverso l’intermediazione esplicativa del suo difensore.

Non sembrerebbe quindi azzardato collocare questa attività entro l’alveo dei diritti e delle facoltà propri dell’imputato che l’articolo 99 comma 1 cod. proc. pen. estende al suo difensore, unitamente all’opportuna clausola di salvaguardia del secondo comma.

Si consideri ancora, come utile elemento di comparazione, l’ulteriore indirizzo interpretativo di legittimità per il quale il difensore può prestare validamente il consenso all’acquisizione al fascicolo del dibattimento di atti contenuti in quello del pubblico ministero, in quanto estrinsecazione del generale potere di indicazione dei fatti da provare e delle prove e conseguente al principio generale di rappresentanza dell’imputato (Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 7061 dell’11 febbraio 2010).

Pare francamente che una scelta di questo genere sia ben più impattante nella sfera processuale dell’imputato di qualunque effetto possa derivare dalla presentazione di un’istanza di rimessione.

Resta infine qualcosa da dire sugli argomenti spesi a sostegno dell’istanza di rimessione.

L’esito di inammissibilità ha precluso la loro valutazione in sede di legittimità.

Peccato, sarebbe stato interessante averla.

L’istanza aveva puntato su un complesso di elementi assemblati abilmente, ognuno dei quali presentato come conseguenza ineluttabile del precedente e causa del successivo: un processo dai tempi lunghi, scarcerazioni dovute al superamento dei termini massimi di custodia cautelare, indignazione sociale e mediatica alimentata da personaggi assai noti e con grande seguito, adozione di misure organizzative ad opera dell’autorità giudiziaria volte a favorire la trattazione prioritaria del processo e la sua definizione in tempi brevi, abbandono dei consueti criteri tabellari dell’ufficio giudiziario competente, fissazione di termini ridotti all’osso per la conclusione del giudizio e contrazione delle prerogative difensive.

L’istanza proponeva dunque una particolare chiave di lettura: attività giudiziarie tutte lecite ma poste a servizio di un fine che non era quello proprio del processo: non più soltanto il raggiungimento della verità processuale ma la risposta da dare a una comunità il cui sentire era stato influenzato dai personaggi di rilievo pubblico di cui si è detto.

Sarebbe piaciuto comprendere il punto di vista del giudice di legittimità su una sequenza siffatta – pur prevedendo una risposta non diversa da quella solitamente data, non si può mai escludere una sorpresa spiazzante – ma non ve ne è stata la possibilità.

Sarà, forse, per la prossima volta.

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