La Corte Costituzionale con la sentenza numero 87, depositata oggi (allegata al post), ha chiarito che il giudice dell’esecuzione, nel ridurre la pena detentiva di un sesto in caso di mancata impugnazione della sentenza di condanna resa in esito al giudizio abbreviato, può applicare in suo luogo una pena sostitutiva al condannato.
L’accesso alle pene sostitutive è possibile anche in sede esecutiva, in caso di mancata impugnazione della condanna pronunciata con rito abbreviato
Tribunale di Nola aveva sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 442, comma 2-bis, e 676, comma 3-bis, del codice di procedura penale, introdotti dalla riforma della giustizia penale del 2022.
Queste norme prevedono uno sconto di pena per il condannato che rinunci al diritto di impugnare la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti con rito abbreviato. Non è però stata espressamente prevista la possibilità per il giudice dell’esecuzione di sostituire la pena detentiva, quando per effetto dello sconto la pena risulti compresa entro i limiti per l’applicazione delle pene sostitutive. Il che, secondo il rimettente, sarebbe contrario ai principi di ragionevolezza e funzione rieducativa della pena.
La Corte costituzionale ha ritenuto non fondata la questione, sul presupposto che un’interpretazione conforme alla Costituzione della disciplina censurata già consente al giudice dell’esecuzione di sostituire la pena in una tale ipotesi, senza che sia necessario per la Corte intervenire con una pronuncia di illegittimità costituzionale.
La Consulta ha sottolineato che questa soluzione si pone in linea con l’intenzione del legislatore di potenziare l’uso di sanzioni alternative alla detenzione, “nella consapevolezza – da tempo ben chiara alla scienza penalistica – degli effetti desocializzanti delle pene detentive di breve durata che tendono a ostacolare, anziché a favorire, l’obiettivo costituzionale della rieducazione del condannato”.
La scelta del legislatore del 2022 – ha osservato la Corte – è stata quella di affidare al giudice la valutazione se le pene sostitutive appaiano in concreto più idonee alla rieducazione del condannato, oltre che in grado di assicurare, anche attraverso opportune prescrizioni, la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati.
Nel compiere questa valutazione, il giudice deve scegliere, tra le diverse pene sostitutive, quella più idonea alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato con il minor sacrificio della libertà personale. Il legislatore ha previsto che la pena possa essere sostituita nei soli casi in cui essa non superi determinati limiti, diversi a seconda della tipologia di pena sostitutiva che viene in considerazione (quattro anni di reclusione per la detenzione domiciliare e la semilibertà, tre per il lavoro di pubblica utilità, uno per la pena pecuniaria).
Una volta, allora, che la pena sia ridotta entro questi limiti per effetto dello sconto di pena previsto per il condannato che non impugni la condanna resa in esito al giudizio abbreviato, sarebbe irragionevole e contrario al principio della finalità rieducativa delle pene non consentire al giudice dell’esecuzione, che procede alla riduzione della pena, di verificare se sussistano le condizioni per sostituire il carcere con una delle pene sostitutive previste dalla legge.
Il sistema delle pene sostitutive – ha osservato la Consulta – “non trascura la necessaria tutela della società (e delle potenziali vittime future) contro il pericolo di commissione di nuovi reati, ma mira a contemperare questo obiettivo (…) con il principio del minimo sacrificio della libertà personale: principio, quest’ultimo, che impone tanto al legislatore, quanto al giudice della cognizione e poi al giudice di volta in volta competente per la fase esecutiva, di contenere le restrizioni del diritto alla libertà personale (…) nei soli limiti in cui esse risultino effettivamente necessarie e proporzionate alla salvaguardia degli interessi individuali e collettivi, parimenti di rilievo costituzionale, tutelati dalle leggi penali”
