La disciplina codicistica della facoltà di replica e le sue finalità
Lo svolgimento della discussione è regolata dall’art. 523 c.p.p. il cui quarto comma così recita: “Il pubblico ministero e i difensori delle parti private possono replicare; la replica è ammessa una sola volta e deve essere contenuta nei limiti strettamente necessari per la confutazione degli argomenti avversari”.
Risulta di tutta evidenza l’importanza e la valenza di tale facoltà, anzi di tale specifico diritto, espressamente previsto e disciplinato dalla richiamata norma codicistica; la replica consente di controbattere, contestare e smentire gli “argomenti avversari” che, diversamente, potrebbero essere posti a fondamento, in toto od in parte, delle argomentazioni e motivazioni logico giuridiche e fattuali della sentenza che di lì a poco sarà emessa.
La prassi che disapplica le norma
Tuttavia, nelle aule penali, ormai da diversi anni, si sente l’eco stridulo di una norma, anzi di una “regoletta” non scritta e non codificata, che di fatto non consente alla parte civile di replicare alla discussione della difesa dell’imputato se il pubblico ministero non si avvalga di tale diritto.
Nonostante la ferma ma cortese richiesta del difensore di parte civile, il giudice di turno così risponde…. quasi per automatismo: “avvocato, in assenza di replica del pubblico ministero, Lei non può replicare. È prassi giudiziaria o di aula“.
I dubbi sulla legittimità della prassi
La discussione termina ed il giudicante si ritira in camera di consiglio; il difensore, colto nel frattempo da mille dubbi, si confronta con il codice di rito, unico referente normativo, leggendo e rileggendo l’art. 523 cpp, in particolare il quarto comma.
Le sue perplessità iniziano a far capolino: il testo della norma, quantomeno a livello letterale, non prevede alcun condizionamento della replica dei difensori delle parti private (quindi anche del difensore della parte civile) a quella del pubblico ministero.
Dalle perplessità si passa al timore di aver perso di vista altra norma correlata a quella già letta oppure la più recente pronunzia della Corte di cassazione.
Il difensore rientra in studio e inizia la ricerca, spasmodica e continua; l’esito è però del tutto negativo.
Sul punto non vi è traccia né di giurisprudenza di legittimità nè di merito se non una mera ed assai risalente ordinanza (e non già sentenza) del Tribunale di Milano Sez. II penale, 9 novembre 2004, massimata e pubblicata sul Foro Ambrosiano anno 2004, pag. 360, del seguente tenore:
“Qualora, al termine della discussione finale del difensore dell’imputato, il pubblico ministero rinunci al proprio diritto di replica, si deve intendere (chissà per quale motivo o fondata ragione di diritto, si chiede intanto il difensore) che nessuna delle parti possa replicare. (Nella fattispecie la parte civile aveva chiesto di replicare a fronte della discussione della difesa, mentre il pubblico ministero – che aveva richiesto l’assoluzione – non aveva manifestato intenzione di replicare)“.
Il difensore è dunque portato a pensare che sul punto, in assenza di interventi giurisprudenziali, la lettura dello specifico referente normativo non può che essere di natura strettamente letterale.
Ma poi, dopo altre specifiche ricerche, si imbatte on-line in un contributo pubblico, a firma di Alessandro Trinci, edito dalla Scuola Superiore della Magistratura nell’ambito del “Programma della prima settimana di formazione giudicante penale per i Magistrati ordinari in tirocinio nominati con d.m. 15.04.2024” (a questo link per la consultazione) che tratta dello svolgimento della discussione, quindi della requisitoria, arringa e delle repliche in una ai poteri delle parti ed al ruolo del giudice.
Il difensore legge con crescente interesse il contributo per poi soffermarsi sul breve paragrafo 3 che tratta proprio delle repliche.
In effetti, vi si fa espresso ed esplicito riferimento alla cd. “prassi” in forza della quale, se il rappresentante della pubblica accusa rinuncia al proprio diritto di replica, a nessuna delle parti private è consentito replicare; in tal senso si rimanda proprio all’unica e già citata ordinanza del Tribunale di Milano, sez. II penale del 9 novembre 2004.
Le precedenti perplessità e timori iniziano a dissolversi allorquando l’Autore ripercorre il medesimo ragionamento del difensore: le disposizioni di cui all’art. 523 cpp, con particolare riferimento al richiamato comma quarto, non riporta alcun tipo di condizionamenti gravanti sulle repliche delle parti private a fronte di scelte del tutto legittime ma discrezionali del pubblico ministero.
Si legge infatti che la riferita prassi, peraltro, come già detto, del tutto priva di referenti normativi, di precedenti giurisprudenziali di legittimità e anche di merito, lascia alquanto perplessi poiché la norma di riferimento, il citato quarto comma dell’art. 523, quantomeno su un piano strettamente letterale, non prevede alcun condizionamento nei termini sopra riportati.
Nè a tale contestata conclusione può pervenirsi in via interpretativa se non imponendo un gravoso e insormontabile limite al diritto di difesa di matrice costituzionale posto a tutela di quella parte privata (parte civile) connotata da una posizione processuale del tutto comune a quella del pubblico ministero.
Del resto, il ricorso a tale “prassi” giudiziaria, profondamente contestata sotto ogni profilo, oltre a ledere e limitare lo specifico diritto delle parti non risulta sanzionata; l’unica nullità è prevista dal successivo comma quinto laddove l’imputato ed il suo difensore, se lo domandano, non abbiano la parola per ultimi.
La riflessione finale può essere una sola.
Prassi giudiziarie? Forse, talvolta sì, ma non extra legem e men che meno contra legem.
Legum omnes servi sumus ut liberi esse possimus:non funziona più così?
