Imputato, notificazione ex art. 157, comma 8, cod. proc. pen. presso il domicilio fiscale: condizioni per la validità (Riccardo Radi)

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La Cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 11612/2026 ha stabilito che la prima notifica all’imputato non detenuto non può essere validamente eseguita, ex art. 157, comma 8, cod. proc. pen., presso il suo domicilio fiscale, nel caso in cui non sia accertato che questo coincide effettivamente con l’abitazione o con il luogo di abituale svolgimento dell’attività lavorativa del predetto.

Fattispecie in cui la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la decisione di rigetto dell’istanza di restituzione nel termine per proporre opposizione avverso un decreto penale di condanna, la cui notifica era stata, dapprima, tentata presso la residenza dell’imputato e, quindi, rinnovata presso il suo domicilio fiscale, luogo in cui lo stesso, egualmente, non era stato reperito.

Massime precedenti Vedi: N. 6900 del 2021 Rv. 280936-01, N. 23928 del 2024 Rv. 286549-01, N. 17702 del 2019 Rv. 275700-01, N. 17060 del 2019 Rv. 275942-01

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