Truffe on-line tutte procedibili a querela: fattispecie invariata dopo il decreto-legge 48/2025 (Redazione)

La Cassazione penale sezione 2 con la sentenza numero 17846 depositata il 18 maggio 2026 ha ricordato, in tema di truffe a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei ad ostacolare la propria o l’altrui individuazione, che la natura mista, sostanziale e processuale, della querela e la sua concreta incidenza sulla punibilità dell’autore del fatto, sottoposta dunque alla regola posta dall’art. 2, comma 4, cod. pen., secondo cui “se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile”.

Con l’art. 16, comma 1, lett. t), n. 1), della legge 28 giugno 2024 n, 90, pubblicata sulla G.U. il 2 luglio ed entrata in vigore il 17 luglio 2024, il legislatore è intervenuto sul secondo comma dell’art. 640 cod. pen. inserendo, con il n. 2-ter, una nuova l’aggravante del delitto di truffa “se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei ad ostacolare la propria o l’altrui individuazione”; tale disposizione, peraltro, è rimasta invariata anche a séguito dell’entrata in vigore del DL n. 48 del 2025 che ha invece eliminato il 2- bis per ricollocare l’aggravante della minorata difesa in un apposito comma.

Così facendo, il legislatore ha previsto una ipotesi specifica di “minorata difesa” individuata, per l’appunto, nella situazione del truffatore che, nel contattare ed interloquire con la vittima, strumentalizzi il mezzo telematico per garantirsi una posizione di vantaggio: in altri termini, come precisato da Sez.2, n. 22257 del 09/05/2025, Rv. 288222, ha “sottratto” dal 61 n. 5 cod. pen. l’ipotesi della truffa telematica cui ha riservato una considerazione autonoma, La novella legislativa impone di ritenere che, a far data dal 3 luglio 2024 (entrata in vigore della legge), le truffe cd. online, in precedenza ritenute aggravate ai sensi dell’art. 61 n. 5 cod. pen., vadano ricondotte nel novero di questa nuova formulazione, con la conseguenza che, pur risultando aggravate, risultano perseguibili a querela.

Sul punto, si deve ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha ribadito la natura mista, sostanziale e processuale, della querela e la sua concreta incidenza sulla punibilità dell’autore del fatto, sottoposta dunque alla regola posta dall’art. 2, comma 4, cod. pen., secondo cui “se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile” (vedi Sez.5, n. 6025 del 16/10/2025, dep. 2026, Rv. 289353 – 01); ne consegue che l’eventuale remissione di querela ha efficacia estintiva del reato.

Per le ragioni illustrate, deve essere pronunciata sentenza di estinzione del reato, essendo intervenuta remissione di querela ritualmente accettata.

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