Assunzione di nuovi mezzi di prova ex art. 507 cod. proc. pen.: limitazione derivante dalla “discovery”? (Riccardo Radi)

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La Cassazione penale sezione 2 con la sentenza numero 9038/2026, in tema di istruzione dibattimentale, ha ricordato che il potere del giudice di disporre, anche d’ufficio, l’assunzione di nuovi mezzi di prova, ex art. 507 cod. proc. pen., è sottratto alla limitazione della “discovery”, che opera esclusivamente nei rapporti tra le parti (Sez. 2, n. 7802 del 08/10/2019, dep. 2020, Casolani, Rv. 278630-02; Sez. 2, n. 609 del 13712/2017, dep. 2018, Arzu, non mass. sul punto; Sez. 1, n. 22164 del 05/07/2016, dep. 2017, Aprea, non mass. sul punto; Sez. 2, n. 13938 del 18/02/2014, Zerbini, Rv. 259710-01; Sez. 6, n. 9909 del 20/05/1994, Papale, Rv. 199450-01).

In applicazione del principio, la Suprema Corte ha ritenuto legittimamente acquisita, ai fini decisori, una ripresa video, non depositata dal pubblico ministero prima della richiesta di rinvio a giudizio, ma dallo stesso prodotta, senza il consenso della difesa, nel corso del giudizio di primo grado.

Massime precedenti Conformi: N. 13938 del 2014 Rv. 259710-01, N. 7802 del 2020 Rv. 278630- 02

Massime precedenti Vedi: N. 27879 del 2014 Rv. 260249-01, N. 6205 del 2026 Rv. 289444-01, N. 21475 del 2021 Rv. 281376-01

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