Ingiusta detenzione e la “connivenza ostativa” … non bastano 7 minuti per …  (Riccardo Radi)

Crowded cafe with diverse people socializing and a waiter serving coffee

La Cassazione penale sezione 4 con la sentenza numero 17546/2026 ci permette di ricordare che la colpa grave, ostativa al riconoscimento dell’indennizzo ex art. 314 cod. proc. pen., può essere integrata anche da un atteggiamento di connivenza passiva.

Nel caso esaminato la corte di merito ha accolto limitatamente al periodo di 157 giorni di restrizione in carcere eccedente il termine di fase, rigettandola nel resto, la domanda proposta di ingiusta detenzione ritenendo esistente la condotta di connivenza ostativa.

La difesa, nel ricorso, si duole del fatto che la Corte non abbia spiegato perché nel caso in esame dovesse ritenersi sussistente la condotta di connivenza ostativa.

La Cassazione premette che la colpa grave, ostativa al riconoscimento dell’indennizzo ex art. 314 cod. proc. pen., può essere integrata anche da un atteggiamento di connivenza passiva, certamente, per definizione, non punibile in sede di attribuzione di responsabilità penale, quando, alternativamente, detto atteggiamento:

1) sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale volti a impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose;

2) si concretizzi nel tollerare che un reato sia consumato, sempre che l’agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell’attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia;

3) risulti avere oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell’agente, sebbene il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova che egli fosse a conoscenza di tale attività (Sez. 4, n. 4113 del 13/01/2021, Rv. 280391 – 01; Sez. 3, n. 22060 del 23/01/2019, Rv. 275970 – 01; Sez. 4, n. 15745 del 19/02/2015, Rv. 263139 – 01). 11.

In particolare, è stata riconosciuta ostativa alla riparazione la condotta di chi, nei reati associativi, abbia tenuto comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità al sodalizio criminale, mantenendo con gli appartenenti all’associazione frequentazioni ambigue, tali da far sospettare il diretto coinvolgimento nelle attività illecite (Sez. 4, n. 574 del 05/12/2024, dep. 2025, Rv. 287302 – 01, in fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto esente da censure la decisione che aveva respinto la richiesta di riparazione sul rilievo dell’avvenuto accertamento della stretta vicinanza del richiedente, imputato del reato di partecipazione ad associazione mafiosa, a soggetto in posizione apicale nella locale articolazione di “Cosa nostra” e ad altri individui inseriti nel medesimo contesto malavitoso). Nel caso di specie, la condotta esplicitamente ritenuta gravemente colposa sarebbe stata quella di essersi comunque accostato in modo non casuale, ma durato sette minuti in compagnia del suocero, a un incontro pacificamente avvenuto tra soggetti affiliati all’associazione criminale e finalizzato alla risoluzione di questioni attinenti alla gestione dell’organizzazione.

Poiché la sentenza assolutoria ha considerato neutra tale partecipazione, sia perché di minima durata che per la normalità dell’accompagnamento del suocero presso un locale di ristorazione ordinariamente frequentato dagli abitanti del piccolo centro, l’ordinanza impugnata avrebbe dovuto spiegare, ai fini della valorizzazione di tale condotta in senso ostativo alla richiesta, da quale fonte sia stato desunto che il bar fosse frequentato da soggetti conosciuti dal M. e con i quali l’imputato aveva regolari rapporti.

In difetto di tali approfondimenti, la motivazione si riduce ad una non consentita rilettura in senso colpevolista della opposta ricostruzione adottata dalla sentenza assolutoria, fondante la sua stessa ratio decidendi.  

Da ultimo, va pure dato atto delle non corrette affermazioni contenute nell’ordinanza impugnata relativamente alla mancata impugnazione o richiesta di revoca della misura cautelare in carcere, correttamente contrastate dall’istante, pur svolgendo le stesse nell’economia della decisione una funzione meramente rafforzativa del ragionamento adottato.

In definitiva, l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio alla Corte di appello di Milano perché rinnovi il giudizio sulla base dei principi sopra esposti.

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