La Cassazione penale sezione 2 con la sentenza numero 10463/2026 ha stabilito che la registrazione della voce da parte della polizia giudiziaria, ove finalizzata a repertare il timbro vocale per la successiva comparazione fonica e non ad acquisire contenuti dichiarativi da utilizzare come prova, costituisce rilievo tecnico di natura ripetibile, esperibile senza necessità di autorizzazione giudiziale o di decreto dispositivo del pubblico ministero, in quanto espressione dei poteri conferiti alla polizia giudiziaria dall’art. 348 cod. proc. pen.
In motivazione, la Suprema Corte ha altresì affermato che la natura meramente identificativa dell’attività in questione esclude la sua riconducibilità alla disciplina delle intercettazioni prevista dagli artt. 266 e seguenti cod. proc. pen.
I giudici di appello hanno ritenuto pienamente utilizzabile la consulenza fonica espletata dalla polizia giudiziaria, fondando tale conclusione su un orientamento giurisprudenziale.
Secondo tale indirizzo interpretativo, la registrazione della voce effettuata dalla polizia giudiziaria quando sia finalizzata esclusivamente alla repertazione del timbro vocale e alla successiva comparazione fonica – e non anche all’acquisizione di contenuti dichiarativi destinati ad essere utilizzati come prova integra un mero rilievo tecnico di natura ripetibile.
In quanto tale, essa rientra nell’ambito delle attività investigative che la polizia giudiziaria è legittimata a compiere nell’esercizio dei poteri attribuiti dall’art. 348 cod. proc. pen., senza che sia necessario il previo rilascio di un’autorizzazione dell’autorità giudiziaria o l’adozione di uno specifico decreto da parte del Pubblico ministero (vedi in proposito Sez. 2, n. 1746 del 21/12/2017, Corallo, Rv. 272218 – 01).
La ratio di tale principio risiede nella natura meramente identificativa dell’attività in questione: la registrazione della voce, infatti, quando sia destinata unicamente a consentire l’individuazione delle caratteristiche foniche di un soggetto e la loro comparazione con altre tracce audio già acquisite, non è diretta alla captazione del contenuto di comunicazioni o conversazioni tra presenti e, pertanto, non è riconducibile alla disciplina delle intercettazioni prevista dagli artt. 266 e seguenti cod. proc. pen.
Nel caso di specie, come puntualmente evidenziato dalla sentenza impugnata (pagg. 8 e 9), la registrazione oggetto di contestazione è stata utilizzata esclusivamente per finalità di comparazione fonica, al fine di verificare la corrispondenza tra il timbro vocale del C. e quello presente nei messaggi vocali inviati alla persona offesa.
Ne consegue che l’attività svolta non era diretta ad acquisire contenuti dichiarativi né a captare comunicazioni intercorse tra soggetti, ma era limitata alla raccolta di un dato fonico destinato ad essere sottoposto a successiva analisi tecnica.
Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi infondata la censura difensiva che prospetta l’inutilizzabilità della registrazione in questione per asserita violazione della disciplina delle intercettazioni, trattandosi di attività investigativa riconducibile ai poteri ordinari della polizia giudiziaria e, pertanto, legittimamente utilizzabile nel giudizio di merito.
