La corrispondenza riservata tra avvocati, se prodotta in giudizio, è utilizzabile dal giudice come fonte di prova?
La Cassazione civile sezione 2 con la sentenza numero 21205/2025 (allegata al post) ha stabilito che in tema di processo civile, l’art. 48 del vigente Codice Deontologico Forense, che vieta all’avvocato di produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente proposte transattive e relative risposte, ha rilevanza esclusivamente sul piano deontologico e disciplinare e non è diretto a regolamentare l’ammissibilità della produzione in giudizio del documento contenente la corrispondenza vietata, il quale, salva diversa previsione, è generalmente utilizzabile come mezzo di prova da parte del giudice, secondo una valutazione da compiersi solo sulla base delle norme processuali che regolano i tempi e le modalità della produzione medesima.
La Suprema Corte ha esaminato la questione se il giudice possa valutare a fini probatori la comunicazione intervenuta tra i difensori delle parti contenente una proposta transattiva.
La tesi della ricorrente è negativa, in quanto la prova sarebbe illecita, essendo la relativa produzione in giudizio vietata al difensore dal Codice Deontologico Forense e perché lesiva del principio di inviolabilità della corrispondenza.
Gli argomenti non colgono nel segno.
In primo luogo, perché il documento di cui si tratta, per ovvie ragioni, non è affatto illecito, essendo stato formato nell’esercizio legittimo dell’attività difensionale, né di provenienza illecita, risultando nella legittima disponibilità del professionista a cui la comunicazione era diretta.
La prospettata violazione del principio di inviolabilità della corrispondenza non ha quindi ragione di essere; essa comunque non concernerebbe il documento in sé, ma la sua estensibilità e la sua conseguente utilizzabilità nel processo.
Va poi sottolineato che il documento di cui trattasi è stato valorizzato dalla Corte di appello non sotto il profilo di un volontario parziale riconoscimento di debito, in relazione alla concreta proposta transattiva, ma come fatto storico da cui desumere l’esistenza del rapporto contrattuale intercorso tra le parti in causa.
La censura in definitiva rimanda per intero alla dedotta violazione del Codice Deontologico Forense, che fa divieto agli avvocati di produrre, riportare o riferire nel giudizio la corrispondenza riservata intrattenuta con i colleghi e, in particolare, le proposte transattive e le relative risposte.
Secondo il ricorrente, da tale divieto discenderebbe che la corrispondenza riservata tra avvocati, se prodotta in giudizio, non sarebbe utilizzabile dal giudice come fonte di prova.
La tesi non è condivisibile.
Come già chiarito dalla Corte di appello e come sostenuto dal Procuratore Generale nella memoria depositata, la disposizione invocata, per la sua stessa fonte, ha esclusiva rilevanza sul piano deontologico e disciplinare e non è certo diretta a regolamentare se un determinato documento possa o meno essere prodotto in giudizio.
La stessa formulazione del divieto, anzi, sembra presupporre, sul piano logico, che la produzione sia possibile.
È vero d’altra parte, come sostiene il ricorrente, che le disposizioni dettate dal Codice Deontologico Forense hanno natura di norme giuridiche, ma ciò esclusivamente sotto il profilo della loro vincolatività e della conseguente responsabilità disciplinare del professionista in caso di violazione.
La ammissibilità della produzione in giudizio del documento e la sua conseguente utilizzabilità come mezzo di prova da parte del giudice vanno invece valutate esclusivamente sulla base delle norme di legge di carattere processuale che regolano i tempi e le modalità di tale adempimento, norme che nella specie nemmeno si deduce siano state disattese.
La difesa della ricorrente propone sul punto una sottile distinzione, sul piano processuale, tra ammissibilità della produzione del documento e sua utilizzabilità come prova. La considerazione non è priva di interesse, non mancando i casi in cui la legge processuale sembra preferire porsi più sul versante della utilizzabilità del documento, che su quello, più consueto, della ammissibilità della sua produzione.
Può citarsi al riguardo la disposizione di cui all’art. 222 c.p.c., nel caso in cui la parte dichiari di non avvalersi del documento nei cui confronti è proposta querela di falso, o l’art. 10 del d.lgs. n. 28 del 2010, secondo cui non sono utilizzabili nel giudizio le dichiarazioni e le informazioni rese nel procedimento di mediazione. L’osservazione svolta dalla ricorrente, tuttavia, non inficia il principio che, salva l’esistenza di una disposizione ad hoc, la produzione del documento in giudizio, se ammissibile sul piano processuale, comporta sempre la possibilità che esso sia valutato come prova dei fatti rilevanti ai fini della decisione.
La condizione si ferma al giudizio sulla ammissibilità della produzione; una volta verificata positivamente, il documento è suscettibile di essere utilizzato come fonte di prova.
In questo senso va pure richiamata la giurisprudenza di questa Corte, che non ha mancato di chiarire che l’utilizzabilità è categoria che appartiene al solo rito penale, ignota al processo civile, e che le prove precostituite, come appunto i documenti, entrano nel processo attraverso la produzione e nella decisione in virtù di un’operazione di pura logica giuridica, attività, queste, contestabili solo se svolte in contrasto con le regole, rispettivamente, processuali o di giudizio che vi presiedono (Cass. n. 33809 del 2021; Cass. n. 7466 del 2013; nello steso senso: Cass. n. 31779 del 2019, secondo cui, in tema di accertamento tributario, è legittima l’utilizzazione di qualsiasi elemento con valore indiziario, anche acquisito in modo irrituale dall’Ufficio, ad eccezione di quelli la cui inutilizzabilità discende da specifica previsione di legge).
In questa prospettiva va risolto in senso negativo anche il quesito se possa attribuirsi valore di regola generale alla disposizione dettata dall’art. 191 c.p.p., secondo cui: “1. Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate.
L’inutilizzabilità è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento”. La separazione ed autonomia dei rispettivi ordinamenti sostanziali e processuali e la particolare pregnanza dei beni coinvolti nel processo penale impediscono qualsiasi esportazione di tale regola nel giudizio civile, che trova nella legge un proprio e compiuto sistema di regole processuali.
Per di più va osservato che la giurisprudenza penale, seguendo un’autorevole dottrina, è da tempo orientata nel ritenere che l’illegittimità della prova che la rende inutilizzabile è quella che si verifica nella fase della sua “acquisizione”, dando così rilevanza alla violazione delle regole processuali attraverso cui la prova viene introdotta in giudizio e non alla inosservanza dei divieti posti dalle norme di diritto sostanziale o extraprocessuali a tutela di altri diritti (Cass. pen., sez.I, n. 27850 del 2020; Cass. pen., sez.V, n. 33560 del 2015).
Nota
In argomento Tribunale Milano n. 4178/2025, secondo cui “la produzione in giudizio di corrispondenza riservata in spregio all’art. 48 cdf è inammissibile perché viola i doveri di lealtà e di probità processuale ex art. 88 cpc, a pena di sanzione processuale ex art. 96 cpc e segnalazione al CDD ex art. 88 cpc.”.
