La Cassazione penale sezione 1 con la sentenza numero 11603/2026, in tema di ordinamento penitenziario, ha stabilito che la richiesta di svolgere colloqui con la propria moglie in condizioni di intimità, sulla scorta della sentenza n. 10 del 2024 della Corte costituzionale, non può essere rigettata con valutazioni astratte sulla capacità a delinquere del detenuto, ricavate dai precedenti giudiziari o dalla gravità dei reati commessi, bensì solo in ragione di un giudizio prognostico sul pericolo attuale, basato su elementi fattuali idonei a dimostrare che possano essere compromesse specifiche esigenze di sicurezza o l’ordine e la disciplina dell’istituto penitenziario, ovvero valutando il comportamento carcerario ed i rapporti con la persona da incontrare, ovvero ancora, nel caso di sottoposizione a misura cautelare, quando ricorrano specifiche finalità giudiziarie legate ai procedimenti penali ancora pendenti nei suoi confronti.
Alla luce della normazione, costituzionale, primaria e secondaria, l’alveo nel quale va ricondotta giuridicamente la fattispecie dei colloqui in condizioni di intimità in carcere è quello dei colloqui intramurari.
Trova, pertanto, applicazione la disciplina prevista dall’art. 18 Ord. pen. e dall’art. 37 del Regolamento di esecuzione di cui al d.P.R. n 230 del 2000, con esclusione delle disposizioni incompatibili con l’assenza di controllo visivo e ferme restando le specifiche cause ostative alla fruizione previste dalla sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2024.
Come per i colloqui ordinari, che si svolgono « sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia», il detenuto vanta un vero e proprio diritto soggettivo alla fruizione dei colloqui “intimi” con congiunti e conviventi, costituendo anche tale forma di colloquio uno strumento finalizzato a garantire il diritto fondamentale al mantenimento delle relazioni personali con il mondo esterno, tutelato dagli artt. 2, 29, 30 e 31 della Costituzione nonché dall’art. 8 della Convenzione EDU, nonché al mantenimento, al miglioramento e alla reintegrazione della relazione dei detenuti i familiari indicato dall’art. 28 Ord. pen. come punto di riferimento cui dedicare una cura particolare nel trattamento penitenziario (cfr. Sez. U, n. 25079 del 26/02/2003 Gianni, Rv. 224603 – 01; sulla stessa linea Sez. 5, n. 8798 del 04/07/2013, dep. 2014, Stefani, Rv. 258823, nella cui motivazione si legge «risponde ad un principio di civiltà giuridica che a colui che subisce una restrizione carceraria – preventiva o definitiva – sia comunque riconosciuta la titolarità di situazioni soggettive attive e sia garantita quella parte di diritti della personalità che neppure la pena detentiva può intaccare».
Tra questi è certamente annoverabile il diritto al mantenimento di relazioni familiari e sociali, che può essere compresso «solo ove ricorrano specifiche e motivate esigenze di sicurezza pubblica o intramuraria o, per detenuti in attesa di giudizio, d’ordine processuale»).
L’esercizio del diritto ai colloqui “intimi” incontra limiti più stringenti rispetto a quelli relativi ai colloqui ordinari.
L’unico presupposto per la concessione dei colloqui ordinari è costituito dalla verifica del rapporto di parentela, requisito il cui accertamento non lascia alcuno spazio alla discrezionalità.
Solo in via assolutamente eccezionale e per un periodo di tempo limitato, il permesso di fruire di un colloquio ordinario può essere negato con provvedimento motivato sulla base di ulteriori parametri di valutazione nell’esperienza giudiziaria individuati per esempio, nel caso di detenuti sottoposti a procedimenti penali ancora non definitivi, nella sussistenza di una delle esigenze cautelari dell’art. 274 cod. proc. pen. in esigenze di natura trattamentale, che, nell’esclusivo interesse del soggetto, sconsigliavano in un determinato contesto l’incontro con il familiare.
Non possono invece incidere sul diniego valutazioni legate all’ordine e sicurezza dell’istituto. In tal senso depone l’art. 14 quater comma 4, Ord. pen. secondo cui in ogni caso le restrizioni connesse all’applicazione del regime di sorveglianza particolare non possono riguardare i colloqui con il con il coniuge il convivente i figli genitori fratelli.
La richiesta di colloqui “intimi”, invece, può essere rigettata «per ragioni di sicurezza, per esigenze di mantenimento dell’ordine e della disciplina, per il comportamento non corretto dello stesso detenuto, o per ragioni giudiziarie, in caso di soggetto ancora imputato» (Sez. 1, n. 8 del 11/12/2024, dep. 2025, Rv. 288166 – 01).
A fondamento del diniego, quindi, devono porsi non valutazioni astratte sulla capacità a delinquere del detenuto, desunte, in via esclusiva, dal suo curriculum criminale, dalle pendenze giudiziarie e dalla gravità dei reati in esecuzione, bensì un giudizio prognostico sul pericolo attuale, desunto da elementi fattuali concreti, che il colloquio oggetto di autorizzazione – tenuto conto del pregresso comportamento carcerario di colui che dovrà beneficiarne e di tutte le altre informazioni acquisite sia sulla sua personalità sia sui rapporti con la persona da incontrare – possa frustare specifiche esigenze di sicurezza o, comunque, incidere negativamente sul mantenimento dell’ordine e della disciplina all’interno dell’istituto.
Soltanto nei confronti dei detenuti imputati, quindi sottoposti a misura cautelare di tipo detentivo, rilevano, come per i colloqui ordinari, quali condizioni ostative, oltre a quelle appena esaminate, specifiche finalità giudiziarie legate ai procedimenti penali ancora pendenti nei loro confronti
