Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 15052/2026, 16/27 aprile 2026, ha chiarito che la Suprema Corte, a seguito della presentazione di motivo nuovo dell’imputato non enunciato in appello, può procedere alla riqualificazione giuridica del fatto, perché rientra nel novero delle questioni sulle quali può decidere ex art. 609, comma 2, cod. pen., ma solo entro i limiti in cui esso sia stato storicamente ricostruito dai giudici di merito.
I limiti di cognizione della Corte di legittimità non consentono, infatti, alcun accesso e confronto con il contenuto probatorio degli atti e con le valutazioni di merito (Sez. 5, n. 23391 del 17/03/2017, Rv. 270144; Sez. 1, n. 3763 del 15/11/2013, dep. 2014, Rv. 258262), residuando alla predetta solo il controllo della tenuta logica della motivazione offerta al riguardo (Sez. 2, n. 7462 del 30/01/2018, Rv. 272091), e sempre che il ricorso non sia di per sé inammissibile (cfr., Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, Rv. 272651).
