Appello del solo imputato e riqualificazione peggiorativa del fatto cui consegua un trattamento sanzionatorio più grave: il presidente delle Sezioni unite penali restituisce gli atti al collegio rimettente per chiarimenti sulla portata del limite interno al divieto di reformatio in peius (Vincenzo Giglio)

Qualche settimana addietro Cassazione penale, Sez. 5^, ordinanza n. 13271/2026, 8/15 aprile 2026, ha rimesso gli atti alle Sezioni unite.

Il collegio di legittimità ha dubitato che “il diritto vivente formatosi intorno al principio secondo cui non costituisce violazione del divieto di “reformatio in peius” la nuova e più grave qualificazione giuridica data al fatto dal giudice dell’appello nel giudizio instaurato su impugnazione del solo imputato, quando da essa consegua, ferma restando la pena irrogata, un più grave trattamento per il prevenuto nella fase di esecuzione della sentenza di condanna, possa reggere alla Corte di Cassazione – copia non ufficiale 13 segnalata evoluzione della nozione di pena desumibile dalle citate sentenze della Corte costituzionale n. 32 del 26 febbraio 2020 e della Corte E.D.U. n. 42750/09 del 21 ottobre 2013, Del Rio Prada contro Spagna. Non appare, infatti, peregrino affermare che, ove, in conseguenza della diversa qualificazione giuridica del fatto operata dal giudice di appello, l’imputato venga condannato per un reato, che, in ragione della sua gravità, il legislatore ha escluso dal novero dei reati per i quali, in presenza delle condizioni previste dall’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., è prevista l’adozione da parte del pubblico ministero dell’ordine di sospensione dell’esecuzione della pena detentiva, si sia verificata non una semplice trasformazione delle modalità esecutive della pena, ma una vera e propria trasformazione della natura stessa della pena, divenuta più grave, nonostante ne sia rimasta inalterata la dosimetria, quanto meno sotto il profilo della specie, di quella irrogata dal giudice di primo grado in relazione a un reato non ostativo, che non impediva, cioè, l’adozione da parte del pubblico ministero dell’ordine di sospensione dell’esecuzione della pena detentiva previsto dal citato art. 656, 656, comma 5, cod. proc. pen.”.

L’ordinanza di rimessione è stata commentata per Terzultima Fermata da Giuseppe Alvaro e Davide Vigna (Il feticcio della pena immobile: la quinta sezione penale della Suprema Corte rimette alle Sezioni unite un dogma logoro sul divieto di reformatio in peius, consultabile a questo link).

Con un decreto del 29 aprile 2026 (allegato alla fine del post) il Presidente aggiunto della Suprema Corte ha restituito gli atti al presidente della sezione rimettente.

Ha giustificato la restituzione osservando che, a fronte dei motivi di appello formulati dagli imputati i quali non avevano riguardato la qualificazione del fatto come truffa, della riqualificazione in peius operata dalla Corte di appello e dei motivi di ricorso per cassazione degli imputati medesimi che censuravano l’illegittimità della modifica, in quanto intervenuta su una qualificazione divenuta definitiva, il collegio decidente era stato investito della questione della portata del limite interno al divieto di riforma peggiorativa.

A giudizio del Presidente aggiunto, tuttavia, il collegio non ha trattato la questione in esame, non fosse altro che per escluderne la rilevanza.

Gli atti tornano pertanto alla quinta sezione penale e il collegio cui sarà assegnato il ricorso potrà, ove lo ritenga, rimettere nuovamente gli atti alle Sezioni unite ma solo previa “una puntuale motivazione circa i relativi presupposti”.

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