La Cassazione penale sezione 5 con la sentenza numero 15162/2026, ai fini della configurabilità dell’attenuante della provocazione, ha ricordato che occorrono tre requisiti:
a) lo “stato d’ira”, costituito da un’alterazione emotiva che può anche protrarsi nel tempo e non essere in rapporto di immediatezza con il “fatto ingiusto altrui”;
b) il “fatto ingiusto altrui”, che deve essere connotato dal carattere dell’ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietà a regole giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell’ambito diuna determinata collettività in un dato momento storico e non con riferimento alle convinzioni dell’imputato e alla sua sensibilità personale;
c) un rapporto di causalità psicologica e non di mera occasionalità tra l’offesa e la reazione, indipendentemente dalla proporzionalità tra esse, sempre che sia riscontrabile una qualche adeguatezza tra l’una e l’altra condotta.
In tema è singolare la sentenza numero 20382/2025 della medesima sezione che ha riconosciuto la provocazione cosiddetta “risvegliata”.
La Suprema Corte ha stabilito, in tema di diffamazione, ai fini dell’operare della causa di non punibilità della provocazione di cui all’articolo 599 Cp, che la contiguità temporale tra il fatto ingiusto e il conseguente stato d’ira può operare anche ove determinati accadimenti, di carattere oggettivo, rinnovino nell’autore della condotta il sentimento di rabbia correlato al fatto ingiusto avvenuto precedentemente.
Nel caso in esame, a distanza di anni dal fatto un post pubblicato su Facebook che dava notizia di un successivo accadimento aveva “risvegliato” la rabbia dell’imputato.
Ricordiamo che in tema di ingiuria (oramai illecito amministrativo) e diffamazione, il comportamento provocatorio, di cui alla causa di non punibilità prevista dall”art. 599, comma secondo, cod. pen., anche quando non integra gli estremi di un illecito codificato, deve essere contrario alla civile convivenza secondo una valutazione oggettiva e non in ragione della percezione negativa che del medesimo abbia avuto l’agente, cassazione penale sezione 5 sentenza numero 25421/2014.
