Attenuanti generiche e sospensione condizionale della pena negate perché’ … l’imputato ha “osato difendersi” e la non menzione negata a prescindere (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 5 con la sentenza numero 14430/2026 ha ricordato che non esiste nel vigente ordinamento un principio giuridico per cui le attenuanti generiche debbano essere negate all’imputato che non confessi di aver commesso il fatto, quale che sia l’efficacia delle prove di reità.

La corte di merito ha enfatizzato che l’imputato, (nell’esercizio del proprio diritto di difesa non è secondario ricordarlo), non abbia mostrato un intento collaborativo, protestandosi innocente e fornendo una versione dei fatti parzialmente diversa da quella riportata dalla p.o. (perbacco direbbe Toto’).

La Suprema Corte sottolinea che nel caso esaminato, la motivazione è apparente perché, per negare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e il beneficio della sospensione condizionale della pena, la sentenza si riferisce all’attività difensiva legittimamente posta in essere dall’imputato, nell’esercizio di un diritto costituzionalmente garantito. Invero, se la confessione dell’imputato, tanto più se spontanea e indicativa di uno stato di resipiscenza, può essere valutata come elemento favorevole ai fini della concessione del beneficio, di contro, la protesta d’innocenza o la scelta di rimanere in silenzio o non collaborare con l’autorità giudiziaria, pur di fronte all’evidenza delle prove di colpevolezza, non può essere assunta, da sola, come elemento decisivo sfavorevole, non esistendo nel vigente ordinamento un principio giuridico per cui le attenuanti generiche debbano essere negate all’imputato che non confessi di aver commesso il fatto, quale che sia l’efficacia delle prove di reità (Sez. 3, n. 50565 del 29/10/2015, Rv. 265592; Sez. 5 n. 32422 del 24/09/2020, Rv. 279778).

Con riguardo al beneficio della non menzione, invece, manca del tutto la motivazione.

Né può dirsi che vi sia una motivazione implicita, giacchè l’argomentazione dovrebbe desumersi da quella parte di motivazione apparente con la quale sono stati negati gli altri benefici.

La giurisprudenza di legittimità e la dottrina non dubitano, in generale, della legittimità del ricorso alla motivazione implicita, che si configura non già come idealtipo strutturalmente diverso e ‘scalare’, fronteggiante quello della motivazione ‘esplicita’, ma piuttosto come una particolare tecnica espositiva, caratterizzata dal proporre un’argomentazione, espressa a giustificazione di una determinata statuizione, in funzione di giustificazione anche di altra statuizione, sul presupposto di una stretta conseguenzialità logica o giuridica tra quanto affermato a riguardo della prima e quanto valevole per la seconda.

Come è stato acutamente osservato, nella motivazione implicita manca il testo grafico ma non il discorso argomentativo. Sicché, per definizione, ove ricorre una motivazione implicita non può mai parlarsi di omessa motivazione; semmai, può emergere un vizio di motivazione. Ove manchi il menzionato nesso di conseguenzialità logica e giuridica si determina una violazione di legge per l’inesistenza della motivazione (Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080).

Nel caso di specie, manca la motivazione espressa sulla collegata statuizione relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena dalla quale trarre, in conseguenza, anche la giustificazione del diniego della non menzione. L’epilogo del presente scrutinio di legittimità è l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello che dovrà rivalutare i temi delle circostanze attenuanti generiche, della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna.

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