La Cassazione penale sezione 3 con la sentenza numero 14994/2026 ha ribadito che al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato e dalle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente.
Ricordiamo che le circostanze attenuanti generiche consentono un adeguamento della sanzione penale alle peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto, quanto del soggetto; pertanto, la valutazione di merito di detto adeguamento non può mai essere presunta oppure data per scontata, avendo il giudice l’obbligo, ove ritenga di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo l’insussistenza e, quando ne affermi l’esistenza, di dare apposita motivazione per fare emergere gli elementi atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio. (Sez. 2, n. 2769 del 02/12/2008, Rv. 242709).
Secondo l’orientamento della cassazione anche a seguito alla modifica legislativa dell’art. 62 bis cod. pen., introdotta dall’art. 1, comma 1, lett. f-bis), d.l. 23 maggio 2008, n. 92 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125) in tema di attenuanti generiche il giudice di merito è quindi sempre tenuto ad offrire almeno uno degli elementi da lui presi in considerazione nella decisione.
Tale valutazione può essere anche desunta implicitamente dalla lettura della sentenza, purché sia possibile ricostruire il ragionamento complessivamente sviluppato dal giudice in ordine ai criteri suggeriti dall’art. 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 4033 del 04/12/2013, dep. 2014, RV. 258747).
