Verbale di udienza: ha fede privilegiata? (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 9809/2026 ha ricordato che il verbale di udienza non è assistito della fede privilegiata di cui all’art. 2700 cod. civ. e, pertanto, le contestazioni relative al suo contenuto non richiedono la proposizione della querela di falso, ma sono definite nell’ambito del processo penale, alla stregua di ogni altra questione pregiudiziale, con i limiti di cui all’art. 2, comma 2, cod. proc. pen.

Va premesso che, sin dall’entrata in vigore del codice di procedura penale del 1989, le pronunce di legittimità hanno affermato il nuovo codice di procedura non contempla l’istituto dell’incidente di falso, che disciplinava l’impugnazione di un atto o di un documento del processo denunziato di falsità, ne’ riproduce l’art. 158 del codice abrogato, che attribuiva al processo verbale il valore di atto pubblico di fede privilegiata, costituendo attestazione incontrovertibile rispetto ai fatti che il pubblico ufficiale aveva dichiarato di aver compiuto o essere avvenuti in sua presenza, finché non fosse stato invalidato mediante lo speciale meccanismo processuale incidentale previsto dagli art. 215/218 cod. proc. pen. 1930.

In virtù della nuova disciplina ogni questione da cui dipende la definizione del processo dev’essere risolta dal giudice, secondo lo schema normativo delle questioni pregiudiziali.

Pertanto, le contestazioni circa l’attendibilità dei processi verbali e delle altre forme consimili di documentazione vanno risolte nello ambito del processo principale, alla stregua di ogni altra questione, sia pure con i limiti di cui all’art. 2, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 5, Ordinanza n. 123 del 10/01/1994 Rv. 197729 – 01).

Parte della giurisprudenza successiva ha affermato che il verbale d’udienza nel procedimento penale fa piena prova fino a querela di falso di quanto in esso attestato, trattandosi di atto pubblico redatto da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni, il cui regime di efficacia è sancito dalla norma generale di cui all’art. 2700 cod. civ. (Sez. 1 -, Sentenza n. 45175 del 01/03/2023, Rv. 285404 – 01; Sez. 5 – n. 25426/2025 non massimata).

Tale orientamento implica che il verbale d’udienza sia atto pubblico dotato di fede legale privilegiata ai sensi dell’art. 2700 cod. proc. civ., che può essere messa in discussione solo all’esito dello speciale procedimento previsto dagli artt. 221 e ss. cod. proc. civ..

Secondo altra – e maggiormente persuasiva – interpretazione, i verbali di udienza non hanno valore probatorio privilegiato e, pertanto, le contestazioni del loro contenuto non richiedono la presentazione di querela di falso, ma sono definite nell’ambito del processo penale, alla stregua di ogni altra questione, con i limiti di cui all’art. 2, comma 2, cod. proc. pen (Sez. 6, Sentenza n. 1361 del 04/12/2018, dep. 2019, Rv. 274839 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 3215 del 22/05/1998, Rv. 211305; Sez. 5, n. 610 del 22/02/1993, Rv. 195014 Sez. 5, n. 123 del 10/01/1994, Rv. 197729).

Le decisioni citate hanno rilevato che nel codice di rito attuale non è prevista alcuna pregiudiziale civile né, come nel previgente alcun “incidente di falso” (subprocedimento che, comunque, si svolgeva nell’ambito dello stesso processo penale); ma soprattutto ha evidenziato che l’art. 193 cod. proc. pen. esclude l’applicabilità al processo penale della disciplina che regola la valutazione delle prove nel processo civile. 

Pertanto, non può che ribadirsi che l’attendibilità di un atto “del” processo va decisa dallo stesso giudice procedente, «senza alcuna specifica procedura, sulla scorta di una seria offerta di prova della parte interessata» (così: Sez. 6, Sentenza n. 1361 del 04/12/2018, dep. 2019, Rv. 274839).

La eventuale falsità di un atto del processo, e, segnatamente del verbale di udienza non deve essere stabilita dal giudice civile, ma deve essere accertata dal giudice penale, che la verificherà sulla base delle ordinarie regole probatorie senza necessità di ricorrere al procedimento per “querela di falso”. La “falsità” del verbale deve, cioè, essere dimostrata sulla base di prove raccolte con le regole applicabili al rito penale, delle quali sia apprezzata la univoca capacità dimostrativa attraverso un percorso argomentativo, razionale, rigoroso e privo di vizi logici (Cass. Sez. 2, n. 40756 del 21/10/2023, Rv. 282432 – 011.2).

L’art. 482, comma 2, cod. proc. pen., che disciplina l’attività di documentazione dell’udienza, è posto a garanzia della fedeltà e della completezza delle verbalizzazioni e consente di risolvere nell’immediatezza le questioni. Ed invero, la «redazione del verbale avviene sì sotto la vigilanza del giudice, ma a tale attività di controllo partecipano anche i difensori, i quali possono chiedere in qualsiasi momento che si dia lettura del testo verbalizzato.

Il controllo, come si legge nella relazione al Progetto Preliminare del nuovo codice, “avrà normalmente efficacia dialettica, poiché al potere del giudice si accompagnerà un collaterale intervento delle parti, in modo da garantire la migliore fedeltà possibile della documentazione”» (Sezione 6, n. 33749 del 27/4/2023, in motivazione; Cass. Sez. 2, n. 12634 del 23/02/2024 Rv. 286161 – 01).

Nel caso in esame, la dedotta falsità del verbale di udienza conclusivo del procedimento di appello non poteva che essere dedotta in sede di ricorso per cassazione; non risultano però essere state presentate prove in ordine alla dedotta falsità, essendo stati prodotti solamente il verbale di udienza stesso e le deduzioni sul punto da parte del difensore, anche precedenti alla presentazione del ricorso, documentazione sulla base della quale non è possibile giungere ad un giudizio sulla fondatezza della questione sollevata.

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