La Cassazione penale sezione 5 con la sentenza 7265/2026 in tema di divieto di “bis in idem”, ha ricordato che il giudicato non può formarsi su una circostanza aggravante, sicché da una precedente sentenza che abbia riconosciuto la circostanza non scaturisce il divieto di giudicare, come autonomo reato, l’accadimento storico sotteso a quella stessa circostanza.
Fattispecie in cui, sulla scorta del rilievo che la circostanza è elemento esterno al fatto-reato, l’imputato, già condannato per il delitto di lesione personale aggravato ex art. 576, comma primo, n. 5.1., cod. pen., è stato poi giudicato e condannato per il delitto di atti persecutori commesso nei confronti della medesima vittima).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 576 com. 1 lett. 5.1, Cod. Pen. art. 582 CORTE COST., Cod. Pen. art. 585, Cod. Pen. art. 612 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 32057 del 2025 Rv. 288633-01, N. 42630 del 2022 Rv. 283687- 01, N. 41867 del 2024 Rv. 287251-01, N. 1341 del 2026 Rv. 289312-01 Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24906 del 2019 Rv. 275436-01, N. 38402 del 2021 Rv. 281973-01
