Cassazione, Sez. 3^, sentenza n. 6078/2026, 13 novembre 2025, 13 febbraio 2026, ha ritenuto che violi il divieto di “reformatio in peius” la sentenza di appello, emessa a seguito di impugnazione del solo imputato, con cui è irrogata una pena detentiva di specie diversa e meno grave, quantificata in misura superiore rispetto alla pena originaria, posto che l’espressione “pena più grave per specie o quantità”, di cui all’art. 597, comma 3, cod. proc. pen., ha finalità di coordinamento logico tra i due termini in essa contenuti, sicché deve operarsi un confronto per quantità anche tra pene di specie diversa.
Il collegio decidente ha conseguentemente ha annullato, limitatamente al trattamento sanzionatorio, la decisione che, in un caso di continuazione, in conseguenza dell’assoluzione dell’imputato dal reato base più grave, punito con la reclusione, aveva rideterminato la pena, per le due residue imputazioni costituite da contravvenzioni, mediante applicazione dell’arresto, quantificato in misura superiore rispetto all’entità dell’originaria reclusione.
