Impugnazione del solo imputato e diversa e più grave qualificazione giuridica del fatto: nessuna violazione del divieto di “reformatio in peius” (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 2 con la sentenza numero 6081/2026 ha stabilito che  non viola il divieto di “reformatio in peius” il giudice di appello che, in presenza della sola impugnazione dell’imputato, dà al fatto una diversa e più grave qualificazione giuridica, nel caso in cui la questione sia strettamente connessa a un capo o a un punto della sentenza costituente oggetto del gravame, posto che il divieto investe solo il trattamento sanzionatorio in senso stretto, ossia la specie e la quantità della pena.

Fattispecie relativa a sentenza di appello che, riqualificando i delitti di furto aggravato e di resistenza a pubblico ufficiale in tentata rapina impropria, ha confermato il trattamento sanzionatorio stabilito in primo grado.

Massime precedenti conformi: N. 39961 del 2018 Rv. 273923-01, N. 49671 del 2019 Rv. 277859-01, N. 2884 del 2015 Rv. 262286-01, N. 4640 del 2021 Rv. 280560-01, N. 23410 del 2020 Rv. 279772-01, N. 6116 del 2014 Rv. 259466-01, N. 41142 del 2013 Rv. 257338-01, N. 46712 del 2019 Rv. 277599-01, N. 47488 del 2022 Rv. 284025-01, N. 11235 del 2019 Rv. 276125-01, N. 27460 del 2014 Rv. 259567-01, N. 32710 del 2014 Rv. 260663-01, N. 1275 del 2021 Rv. 280578-01

Massime precedenti Difformi: N. 42577 del 2016 Rv. 267782-01, N. 10543 del 2001 Rv. 218328 01, N. 23785 del 2020 Rv. 279485-01, N. 31996 del 2019 Rv. 277249-01

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