Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 6079/2026, 15 ottobre 2025, 13 febbraio 2026, ha ritenuto, riguardo al giudizio di rinvio, che comporti la violazione del disposto dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen. l’adozione di una regola scientifica diversa da quella su cui si fonda il principio di diritto enunciato dalla decisione rescindente.
Nel caso in esame che verteva su una fattispecie di omicidio colposo da esposizione ad amianto, i giudici di legittimità hanno ritenuto illegittima la sostituzione, da parte del giudice del rinvio, della regola scientifica del “failure time” con la diversa teoria dell'”effetto acceleratore“.
Il tema in discussione è quello delle patologie cosiddette asbesto-correlate, derivanti dall’esposizione alle polveri sottili dell’amianto.
Il failure time rappresenta il punto di non ritorno del processo patologico e coincide con il momento in cui termina la fase di induzione della patologia e inizia la fase di progressione o latenza.
La sua più importante implicazione è che, raggiunto il failure time, ogni ulteriore esposizione all’amianto è irrilevante nella prospettiva causale poiché il processo carcino-genetico è irreversibile.
La teoria dell’effetto acceleratore sostiene a sua volta che anche dopo l’innesco della patologia ulteriori esposizioni alle fibre di amianto accelerano il suo decorso e anticipano il decesso di chi ne è colpito.
Sono a questo punto evidenti gli effetti che l’opzione per l’una o l’altra teoria produce sul paradigma causale.
Le ulteriori esposizioni all’amianto dopo l’insorgenza della patologia sono irrilevanti per la prima e rilevanti per la seconda.
Le condotte penalmente rilevanti sono solo quelle tenute nel periodo di induzione per la prima, anche quelle successive per la seconda.
Ben si comprende allora come l’opzione in sede di rinvio per una regola diversa da quella affermata nel principio di diritto posto a base dell’annullamento comporti una sua indebita sconfessione.
