La Cassazione penale sezione 1 con la sentenza numero 4442/2026 ha ribadito che nel giudizio per cassazione le memorie difensive non possono essere sottoscritte dalla parte personalmente atteso che, a seguito della riforma dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come interpolato dall’art. 1, comma 63, della legge 23 giugno 2017, n. 103, tali atti vanno redatti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 6, n. 31560 del 03/04/2019, Scelsi, Rv. 276782 – 01, ribadito, in motivazione, fra le molte, anche da Sez. 6, n. 30618 dell’8/09/2025, K., Rv. 288619; Sez. 5, n. 17826 del 19/03/2025, Carreri, Rv. 288045-02; Sez. 5, n. 12014 del 3/12/2024, dep. 2025, C., n.rin.; Sez. 5, n. 9815 dell’11/03/2025, Tatoli, Rv. 287752; Sez. 5, n. 7478 del 24/02/2025, Martorana, n.m.; Sez. 4, n. 41348 del 24/09/2024, Rigano, Rv. 287210-01; Sez. 2, n. 34381 del 01/06/2022, Ribecco, n.m.).
