Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 5443/2026, 9 dicembre 2025/11 febbraio 2026, ha chiarito, riguardo alla fase delle indagini preliminari, che le attività di polizia giudiziaria, consistenti nella constatazione e nella documentazione, mediante fotografie e videoriprese, dello stato di funzionamento di un sistema informatico connesso alla rete internet e della presenza di “files” in corso di “download” e di contestuale condivisione con altri utenti, costituiscono accertamenti urgenti e rilievi ai sensi dell’art. 354 cod. proc. pen., soggetti, in quanto tali, al regime di cui agli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen. e non, invece, accertamenti tecnici, per cui valgano le garanzie previste dall’art. 360 cod. proc. pen., trattandosi di operazioni che, pur se irripetibili, hanno natura meramente ricognitiva, e non valutativa, di dati.
La decisione ha avuto ad oggetto una fattispecie di detenzione e scambio di file pedopornografici.
