Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 6221/2026, 5/16 febbraio 2026, ha precisato che la sentenza emessa in esito al giudizio dibattimentale non deve essere notificata all’imputato assente, salvo che nel caso, previsto dall’art. 548, comma 2, cod. proc. pen., del deposito oltre il termine stabilito dalla legge o indicato dal giudice.
L’art. 420-bis, comma 3, cod. proc. pen., prevede che l’imputato assente “è rappresentato del difensore”.
A ciò va aggiunto un argomento di natura sistematica, incentrato sulla disciplina della notificazione della sentenza per effetto della soppressione dell’istituto della contumacia, sostituito con quello dell’assenza a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 67 del 2014 la quale, al fine di adeguare l’ordinamento interno ai principi sanciti in questa materia dalla CEDU, come interpretati dalla Corte EDU, ha inteso rafforzare le garanzie difensive.
L’assenza dell’imputato (così la rubrica del nuovo art. 420-bis cod. proc. pen.) può essere dichiarata sin dall’udienza preliminare:
a) quando l’imputato, libero o detenuto, non sia presente all’udienza e, anche se impedito, abbia espressamente rinunciato ad assistervi (comma 1);
b) quando risultino una serie di fatti (comma 2) dai quali possa presumersi che l’imputato sia a conoscenza del processo.
Una volta che l’imputato sia dichiarato assente, egli è rappresentato dal difensore.
Da ciò deriva che la sentenza emessa all’esito del giudizio dibattimentale non deve più essere notificata all’imputato assente e che tale obbligo permane solo nel limitato caso previsto dall’art. 548, comma 2, cod. proc. pen., ossia quando la sentenza non è depositata nel termine (di legge o stabilito dal giudice), situazione quest’ultima non verificatasi nel caso in esame essendo stata la motivazione della sentenza depositata entro il termine in essa indicato.
Del resto, si osserva che il legislatore, laddove ha voluto imporre un onere di notifica in favore dell’imputato assente, lo ha previsto in maniera espressa. È il caso dell’art. 429, comma 4, cod. proc. pen., il quale stabilisce che il decreto che dispone il giudizio è notificato all’imputato “non presente alla lettura del provvedimento”.
