Maltrattamenti contro familiari o conviventi e omissione della fonoregistrazione o con modalità audiovisiva delle dichiarazioni della persona offesa alla polizia giudiziaria: inutilizzabilità (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 14172 del 17 aprile 2026 (allegata al post) ha affermato che la polizia giudiziaria, nel caso in cui l’attività di indagine attenga al delitto di maltrattamenti contro familiari o conviventi, è tenuta, a pena di inutilizzabilità della prova, a documentare le dichiarazioni rese dalla persona offesa, ove acquisite a norma dell’art. 351 cod. proc. pen., e a differenza delle denunce, querele e istanze, a mezzo di fonoregistrazione o con modalità audiovisiva, sulla base di quanto previsto dall’art. 357, comma 3-ter, cod. proc. pen.

Può, in sintesi, affermarsi che la nozione di vulnerabilità oscilla nella giurisprudenza tra la valorizzazione della tipologia del reato subito dal soggetto e l’attenzione per le caratteristiche personali dell’individuo che ha patito il pregiudizio del reato.

Difatti, se da un lato prevale l’aspetto oggettivo, ossia la vulnerabilità risulta connessa al tipo di crimine tout court (modalità dell’azione criminosa e caratteristiche del bene tutelato particolarmente sensibile come la libertà sessuale), dall’altro lato prevale una considerazione soggettivistica ovverosia la vittima è vulnerabile a prescindere dal tipo di fatto delittuoso che abbia leso i suoi diritti.

Sul tema delle modalità di assunzione delle dichiarazioni della persona in condizioni di particolare vulnerabilità nella fase delle indagini è, da ultimo, intervenuta la Riforma Cartabia che ha modificato le disposizioni del codice di rito sulle modalità di assunzione delle dichiarazioni rese, in generale, dalle 6 persone informate sui fatti e, per quel che qui rileva, dalle vittime vulnerabili attraverso le previsioni recate dall’art. 357 cod. proc. pen. in materia di documentazione dell’attività di indagine della polizia giudiziaria, nonché dall’art. 373 cod. proc. pen., in materia di documentazione dell’attività del pubblico ministero.

L’art. 357 cod. proc. pen. prevede, accanto all’annotazione delle attività svolte, particolari forme di documentazione attraverso la redazione del verbale (art. 357, comma 2, cod. proc. pen., che rinvia all’art. 373 cod. proc. pen.), nonché mediante riproduzione fonografica o audiovisiva. In particolare, mentre il comma 3-bis, prevede la riproduzione fonografica, in relazione ad una tipologia di reati – quelli indicati nell’art. 407, comma 2, lett. a ovvero su espressa richiesta della persona informata sui fatti, delle informazioni assunte a norma dell’art. 351 cod. proc. pen., il comma 3-ter prescrive che «le dichiarazioni della persona minorenne, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l’atto».

La disposizione in esame consente di individuare una modulazione dell’onere di verbalizzazione che si declina diversamente perché correlato o alla tipologia dei reati per cui si procede – quelli di cui all’art. 407, lett. a), cod. proc. pen.- o, generalmente, alla richiesta espressa della persona informata sui fatti, senza prevedere alcuna sanzione processuale per il caso di omessa riproduzione con il mezzo fonografico, ovvero alla qualità del dichiarante, quando sia persona minorenne, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità, sanzionando con la inutilizzabilità le dichiarazioni acquisite, tutte le dichiarazioni dei soggetti vulnerabili, e non riprodotte attraverso il mezzo fonografico о audiovisivo.

Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter (e 3-quater, che disciplina le condizioni e modalità di trascrizione) sono state introdotte, accanto a quelle che disciplinano, con la medesima forma, l’interrogatorio della persona indagata, con la finalità di garantire la genuinità assoluta dell’atto.

Si tratta di una tecnologia che, come si legge nella Relazione Lattanzi, «deve essere posta a servizio delle garanzie di corretta esecuzione dell’interrogatorio della persona sottoposta alle indagini e, almeno nella forma della audioregistrazione, dell’assunzione di informazioni dai potenziali testimoni».

Il tema centrale della questione proposta dalla difesa è, ancora oggi, essenzialmente riconducibile alle modalità di individuazione della vulnerabilità della vittima, e, quindi, alla natura della presunzione di vulnerabilità che si muove tra i due poli, quello della presunzione assoluta di vulnerabilità, collegata alla tipologia di reato, come si è detto posta a fondamento della sentenza delle Sezioni Unite in materia di incidente probatorio con riferimento al reato di maltrattamenti, e quello della valutazione personalizzata e caso per caso delle caratteristiche soggettive del dichiarante.

II Tribunale, con l’ordinanza impugnata, ha escluso che la condizione di particolarità vulnerabilità della persona dichiarante possa derivare dalla mera qualificazione di persona offesa dal reato di cui all’art. 572 cod. pen., dovendo, invece, essere verificata in concreto tenendo conto dei parametri e degli indici di cui all’art. 90-quater cod. proc. pen., condizioni che sarebbe stato onere della difesa provare.

Secondo l’esegesi del Tribunale, l’art. 90-quater cod. proc. pen., introdotto dal d. Igs. n. 212 del 15 dicembre 2015, dopo avere richiamato genericamente il tipo di reato, richiede che, ai fini della ricostruzione della nozione di persona vulnerabile, si debba tenere conto della natura violenta del reato e delle condizioni di dipendenza dall’agente della persona offesa dal reato poiché la disposizione in esame precisa che rileva «se il fatto è commesso con violenza alla persona” …

… La lettura continua nell’allegata sentenza

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