La Cassazione civile sezione 2 con l’ordinanza 10423 del 20 aprile 2026 ha ricordato che nel rapporto tra difensore d’ufficio e assistito si applica il foro del consumatore.
La Suprema Corte ha ribadito che nella fase esecutiva del rapporto tra difensore d’ufficio e assistito, il primo – pur nominato dall’autorità giudiziaria – agisce come professionista nei confronti di un soggetto che, se qualificabile come consumatore ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 206/2005, beneficia della tutela prevista dal codice del consumo, ivi compresa la competenza territoriale inderogabile del foro del consumatore.
Tale disciplina si applica anche in assenza di un rapporto contrattuale liberamente negoziato, valorizzando il criterio funzionale della posizione di debolezza del consumatore nel rapporto con il professionista.
