Attenuante del ravvedimento attivo e i reati contro il patrimonio o che offendono comunque il patrimonio della persona offesa (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 13887/2026 ha ricordato che la circostanza attenuante comune dell’attivo ravvedimento non è applicabile ai reati contro il patrimonio, in quanto si riferisce esclusivamente all’elisione o all’attenuazione di quelle conseguenze che non consistono in un danno patrimoniale o non patrimoniale economicamente risarcibile.

L’attenuante dell’attivo ravvedimento di cui alla seconda ipotesi dell’art. 62, n. 6, consiste nell’essersi prima del giudizio, e al di fuori del caso preveduto dall’ultimo capoverso dell’art. 56 cod. pen., adoperato spontaneamente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato.

Secondo un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il ravvedimento attivo di cui alla seconda ipotesi prevista dall’art. 62 n. 6 cod. pen. si riferisce esclusivamente a quelle conseguenze che non si concretino in un danno, patrimoniale o non patrimoniale, economicamente risarcibile (Sez. 2, n. 26966 del 11/09/2020, Balestra, Rv. 279645-01, e Sez. 2, n. 49348 del 04/11/2016, Ninfo, Rv. 268365-01; Sez. 6, n. 807 del 17/11/1982, Solari, dep. 1983, Rv. 157168- 01, in tema di peculato; Sez. 5, n. 8671 del 05/06/1981, Cabras, Rv. 150381 – 01; Sez. 2, n. 641 del 01/10/1980, dep. 1981, Renga, Rv. 147473 – 01).

Anche recentemente la giurisprudenza di legittimità ha statuito che la circostanza attenuante del ravvedimento attivo di cui all’art. 62, comma primo, n. 6), seconda parte, cod. pen., in quanto riferita alla sola elisione o attenuazione delle conseguenze che non si identificano in un danno patrimoniale o non patrimoniale economicamente risarcibile, non è applicabile ai delitti che, pur non avendo natura di reato contro il patrimonio, offendono comunque il patrimonio della persona offesa (Sez. 3, Bertini, n. 2858 del 30/11/2022, dep. 2023, Rv. 284127 – 02, con riferimento al delitto di omesso versamento delle ritenute certificate, previsto dall’art. 10-bis d.lgs. 10. marzo 2000, n. 74; conf. anche Sez. 3, n. 17015 del 21/12/2022, dep. 2023, Ricci, Rv. 284495 – 01; Sez. 5, n. 33188 del 08/04/2019, Bradanini, Rv. 276774-01, e Sez. 5, n. 36595 del 16/04/2009, Bossio, Rv. 245137-01).

L’attenuante invocata dalla parte ricorrente, pertanto, non può trovare applicazione con riferimento al reato di peculato, che, pur non avendo natura di reato contro il patrimonio, offende comunque il patrimonio della Pubblica Amministrazione.

La giurisprudenza di legittimità, inoltre, costantemente rileva che, se il ravvedimento attivo si riferisce esclusivamente a quelle conseguenze che non si concretino in un danno, patrimoniale o non patrimoniale, economicamente risarcibile, l’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. non è configurabile in caso di parziale risarcimento del danno (Sez. 1, n. 23897 del 07/03/2025, Sanguedolce, Rv. 288284 – 02; Sez. 3, n. 31841 del 02/04/2014, C., Rv. 260290 – 01; Sez. 1, n. 27542 del 27/05/2010, Galluccio, Rv. 247710 – 01)

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