Per la notifica del decreto penale di condanna non basta la regolarità formale per ritenere infondata la richiesta di restituzione nel termine per proporre opposizione al decreto penale di condanna.
La Cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 13892/2026 ha indicato che nel caso in esame, la notificazione del decreto penale di condanna è avvenuta nelle forme previste dall’art. 157, comma 8, cod. proc. pen., con deposito dell’atto presso la Casa comunale e spedizione della certificazione di avvenuto deposito a mezzo raccomandata.
La notificazione, pertanto, risulta formalmente regolare.
La regolarità della procedura di notificazione, tuttavia, non è di per sé sufficiente per ritenere infondata la richiesta di restituzione nel termine per proporre opposizione al decreto penale di condanna.
Va, anzitutto, evidenziato che il codice di rito ha compreso il decreto penale di condanna nel novero degli atti per cui il sistema di notificazione deve essere assistito da maggiori garanzie, nella prospettiva di favorire l’effettiva conoscenza dell’atto notificato (arg. ex art. 157-ter, cod. proc. pen.).
Tale previsione è funzionale al rafforzamento delle garanzie — di matrice costituzionale e convenzionale — in materia di fair trial, approntate dagli artt. 24 e 111 Cost., dall’art. 6 Conv. Edu e, non ultimo, dal diritto dell’Unione europea (artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; Direttiva (UE) 2016/343 del 9 marzo 2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali).
Tuttavia, la procedura di notificazione degli atti introduttivi codificata dall’art. 157-ter cod. proc. pen., pur rafforzata nella prospettiva di offrire maggiori garanzie, non è, di per sé, in grado di assicurare univocamente la effettiva conoscenza dell’atto notificando.
Del resto, in materia di procedimento in assenza, la giurisprudenza ha già avuto modo di evidenziare che «il sistema di conoscenza legale in base a notifiche regolari non incide sulla questione della conoscenza effettiva del procedimento» (Sez. 6, n. 43140 del 19/09/2019, Rv. 277210 — 01, richiamata da Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420 – 01). Può dunque verificarsi il caso di un atto che, seppur notificato secondo le regole di rito, non è giunto ad effettiva conoscenza del destinatario.
Deve essere a questo punto richiamata la giurisprudenza della Suprema Corte che ha affermato che «in tema di notificazioni a mezzo posta, nel caso in cui l’atto notificando non sia consegnato al destinatario per il suo rifiuto a riceverlo, per la sua temporanea assenza o per l’assenza o l’inidoneità di altre persone legittimate a riceverlo, non è sufficiente, per provare il perfezionamento della procedura notificatoria, la spedizione della raccomandata con la comunicazione dell’avvenuto deposito dell’atto presso l’ufficio postale, ma è necessario che l’organo notificante dia dimostrazione dell’avvenuta ricezione dell’atto da parte del destinatario, garantendo solo tale adempimento l’effettiva conoscenza dell’atto processuale e l’esercizio dei diritti di difesa» (Sez. 4, n. 20959 del 30/04/2025, Rv. 288267 — 01, con richiami a Sez. U civ., n. 10012 del 2021, Rv. 660953-01).
L’insufficienza della mera regolarità formale delle notificazioni a dimostrare l’effettiva conoscenza dell’atto da notificare è segnalata da chiari dati positivi. L’art. 175, comma 2, cod. proc. pen. nel dettare la disciplina della restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale — dispone che «l‘imputato condannato con decreto penale, che non ha avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento, è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre opposizione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato». È di immediata evidenza l’enfasi posta dal legislatore sulla “effettività” della conoscenza del provvedimento, che non può dirsi assicurata univocamente dal mero dato formale dell’eventuale regolarità della procedura di notificazione.
Tale conclusione è, del resto, confermata dalla previsione dell’art. 175, comma 8, cod. proc. pen.
Esso dispone che «se la restituzione nel termine è concessa a norma del comma 2, non si tiene conto, ai fini della prescrizione del reato, del tempo intercorso tra la notificazione (…) del decreto di condanna e la notificazione alla parte dell’avviso di deposito dell’ordinanza che concede la restituzione»; il che dimostra che il legislatore ha preso in esplicita considerazione il caso di una restituzione nel termine per proporre opposizione, nonostante l’esistenza di una precedente notificazione.
Si pone dunque la necessità di interpretare tale dato positivo – che ammette uno scarto tra regolarità delle notificazioni e conoscenza effettiva – in una prospettiva capace di assicurare effettività alle garanzie del giusto processo e di prevenire le violazioni ai diritti fondamentali protetti dalle norme costituzionali e convenzionali sopra citate. Il tema della effettività della conoscenza dell’atto da notificare è particolarmente pregnante nel contesto del “procedimento per decreto” che, tendenzialmente, si sviluppa – come nel caso di specie – inaudita altera parte.
Alcuni precedenti della cassazione hanno ritenuto necessario che – in presenza di una rituale notificazione dell’atto (in quel caso, notificato “per compiuta giacenza”) la persona che chiede la restituzione nel termine «adempia all’onere di allegazione gravante a suo carico, poiché, in presenza della rituale notifica dell’atto, la mancata effettiva conoscenza del procedimento non può essere presunta»; si è argomentato – in quella decisione – che, altrimenti, «si dovrebbe sostenere che in ogni caso in cui la notifica del decreto penale di condanna si è perfezionata per compiuta giacenza sussista, sempre e comunque, l’indiscriminato diritto dell’interessato che non si sia curato di ritirare l’atto di essere rimesso in termini per impugnarlo; al contrario, la restituzione nel termine presuppone che emergano dagli atti ovvero che siano dedotte dalle parti interessate situazioni tali da far ragionevolmente dubitare che, nonostante la ritualità della notifica, circostanze non ascrivibili alla negligenza dell’interessato abbiano precluso l’effettiva conoscenza dell’atto, essendo, dunque, necessario che l’interessato articoli un “principio di prova”, deducendo una o più circostanze dalle quali si possa inferire ragionevolmente il fumus della richiesta di restituzione nel termine”» (Sez. 1, n. 12842 del 01/04/2025, Rv. 287788 – 01, in motivazione).
Si predica, dunque, l’esistenza di un «onere di allegazione delle ragioni della mancata effettiva conoscenza del provvedimento ritualmente notificatogli»; ove non sia assolto l’onere di allegazione delle ragioni che abbiano impedito di acquisire tale conoscenza, «non sorge l’obbligo di verifica da parte dell’autorità giudiziaria della conoscenza effettiva cuna verifica in proposito» (Sez. 1, n. 12842 del 01/04/2025, Rv. 287788 – 01; Sez. 4, n. 22509 del 04/05/2018, Rv. 273400 – 01; Sez. 4, n. 3882 del 04/10/2017, Rv. 271944 – 01).
La giurisprudenza appena richiamata ascrive al richiedente un onere di allegare le “ragioni” della mancata effettiva conoscenza del provvedimento; detto onere è, in talune decisioni, esplicitamente collegato alla necessità di evitare di attribuire rilievo restitutorio a situazioni caratterizzate da una “negligenza” del destinatario del decreto penale (Sez. 1, n. 12842 del 01/04/2025, Rv. 287788 – 01).
Tuttavia, tale orientamento – informato ad una pur comprensibile esigenza di disincentivare possibili contegni dilatori, quando non opportunistici – non appare del tutto coerente con il dato normativo. L’art. 175 cod. proc. pen., al primo comma, prevede che le parti possono ottenere la restituzione nel termine previsto a pena di decadenza «se provano di non averlo potuto osservare per caso fortuito o per forza maggiore».
L’art. 175, comma 2.1. prevede che l’imputato giudicato in assenza può essere restituito nel termine per proporre impugnazione se «fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa». Le due disposizioni appena menzionate attribuiscono rilievo esplicito ai profili soggettivi della vicenda procedimentale, sì da escludere che lo spirare di un certo termine sia ricollegabile a situazioni soggettivamente imputabili all’interessato.
Ben diverso è il dato normativo dettato dall’art. 175, comma 2, cod. proc. pen. per il decreto penale di condanna.
Le condizioni indicate dalla legge, in presenza delle quali il destinatario del decreto penale ha diritto ad ottenere la restituzione nel termine, sono solo due:
(i) il non avere avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento;
(ii) il non avere volontariamente rinunciato a proporre opposizione.
Il dato testuale, dunque, non prende in considerazione i profili soggettivi della vicenda; si tratta di un silenzio significativo, ove si compari la previsione dell’art. 175, comma 2, con quelle dei commi 1 e 2.1, che, viceversa, attribuiscono rilievo a situazioni in cui viene in gioco la diligenza o negligenza dell’interessato.
Tale differenza di disciplina, del resto, trova una sua razionale giustificazione proprio nella natura del “procedimento per decreto”, che viene emesso all’esito di un procedimento che – nella larghissima parte dei casi – si sviluppa all’insaputa del diretto interessato.
Di qui, la ragionevolezza di un rafforzamento delle garanzie, al momento di vagliare l’eventuale diritto alla restituzione nel termine.
È pertanto da ritenere che il destinatario di un decreto penale di condanna, nel chiedere la restituzione nel termine per proporre impugnazione, non abbia l’onere di allegare le specifiche ragioni per cui non vi è stata effettiva conoscenza dell’atto.
L’unico onere che l’art. 175, comma 2, cod. proc. pen. ascrive al richiedente è quello
(i) di allegare di non avere avuto tempestivamente “effettiva conoscenza” del decreto penale e
(ii) di non avere volontariamente rinunciato a proporre opposizione.
È evidente che – ove il richiedente non si limiti alla allegazione relativa alla mancata conoscenza dell’atto, ma si spinga oltre, allegando anche l’esistenza di specifiche ragioni per cui detta conoscenza non è stata possibile – la sua richiesta risulterà maggiormente corroborata. Ma si tratta di un tema che non assume rilievo sull’ammissibilità della richiesta di restituzione nel termine, quanto piuttosto sulla valutazione che il giudice potrà svolgere sulla sua fondatezza.
Come chiarito in giurisprudenza, in materia di restituzione nel termine, quello del richiedente non è un onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla restituzione, ma solo, quello di allegarne l’esistenza e la plausibilità.
A fronte di un onere di allegazione seriamente assolto dal ricorrente, sarà poi responsabilità del giudice investito della richiesta quello di accertare, compiendo ogni necessaria verifica, che questi non abbia avuto tempestiva effettiva conoscenza del provvedimento (così, pur nella linea interpretativa che ascrive l’onere di allegazione “delle ragioni” della mancata conoscenza del provvedimento, Sez. 1, Sentenza n. 20820 del 19/01/2017, Rv. 270041 – 01; Sez. 3, n. 35443 del 01/07/2016, Rv. 267875 – 01; Sez. 3, n. 23322 del 10/03/2016, Rv. 267223 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 51107 del 09/11/2016, Rv. 268855 – 01).
Nel caso in cui, all’esito di detti accertamenti, persistano situazioni di incertezza, il giudice è tenuto a disporre la restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale (Sez. 4, n. 33458 del 21/06/2018, Rv. 273427 – 01; Sez. 4, n. 3882 del 04/10/2017, dep. 2018, Rv. 271944 – 01; Sez. 1, n. 20820 del 19/01/2017, Rv. 270041 – 01; v. anche Sez. 4, n. 6900 del 02/02/2021, Rv. 280936 – 01 che ha ritenuto che in presenza di un onere di mera allegazione che risulti soddisfatto, per respingere la richiesta di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna deve essere raggiunta «la prova positiva, anche indiziaria, della tempestiva conoscenza dello stesso»).
L’interpretazione qui avallata intende rafforzare il piano delle garanzie del destinatario del decreto penale e determina un possibile ampliamento del numero di casi in cui sorgerà il diritto ad ottenere la restituzione nel termine per proporre opposizione.
È solo il caso di evidenziare, da un lato, che essa si pone in una prospettiva – costituzionalmente e convenzionalmente orientata – di rafforzamento del diritto di difesa e, dall’altro lato, che i possibili contegni opportunistici e dilatori che potrebbero animare alcune istanze, sarebbero comunque frustrati dalla previsione dell’art. 175, comma 8, cod. proc. pen. che dispone che «se la restituzione nel termine è concessa a norma del comma 2, non si tiene conto, ai fini della prescrizione del reato, del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale o del decreto di condanna e la notificazione alla parte dell’avviso di deposito dell’ordinanza che concede la restituzione».
Nel caso in esame, l’ordinanza impugnata – nel rigettare la richiesta di restituzione nel termine – ha sostanzialmente tratto argomento dalla mera regolarità della procedura di notificazione e dal fatto che risulta che le raccomandate siano state ritualmente indirizzate presso il luogo di residenza della ricorrente.
Si tratta, dunque, di un ragionamento che non si conforma ai principi di diritto formulati al considerato in diritto che precede, cui dovrà conformarsi il giudice del rinvio che, ove persistano situazioni di incertezza, terrà conto altresì dei principi di diritto ricavabili dal considerato in diritto
