Consulenza tecnica disposta dal PM dopo la richiesta di rinvio a giudizio: condizioni per l’utilizzabilità (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 2 con la sentenza numero 6816/2026 ha stabilito che non è precluso al PM, nell’espletamento della sua legittima facoltà di effettuare indagini integrative ex art. 430 cod. proc. pen., il conferimento di un incarico di consulenza dopo l’avvenuta formulazione della richiesta di rinvio a giudizio, i cui esiti, pur se non acquisibili direttamente al fascicolo del dibattimento, sono utilizzabili in esito all’esame, nel contraddittorio tra le parti, dell’ausiliario incaricato.

In applicazione del principio, la Suprema Corte ha ritenuto immune da censure la disposta acquisizione in dibattimento, dopo la deposizione del consulente, della relazione dallo stesso stilata a seguito del nuovo incarico, conferitogli successivamente alla dichiarazione del giudice dell’udienza preliminare di inutilizzabilità di una sua prima relazione.

La Cassazione ha sottolineato che sebbene sia pacificamente inammissibile la richiesta di esame del consulente tecnico avente ad oggetto l’accertamento già dichiarato inutilizzabile perché compiuto oltre il termine di durata massima delle indagini preliminari (Sez. 3, n. 48518 del 18/11/2009, Rv. 245417 – 01), nella specie si verte in ipotesi sensibilmente difforme, avendo il pubblico ministero, dopo il rinvio a giudizio, officiato il consulente di un nuovo incarico ed avendo il Tribunale disposto l’acquisizione della relazione in esito all’esame in contraddittorio tra le parti svoltosi all’udienza del 02/03/2021.

Infatti, il PM è legittimato, dopo la chiusura delle indagini preliminari e la richiesta di rinvio a giudizio, formulata nei termini stabiliti dall’art. 407 cod. proc. pen., a compiere ulteriori indagini allo scopo di acquisire fonti di prova, come si evince dall’art. 419, comma 3, cod. proc. pen., che stabilisce che l’avviso della data dell’udienza preliminare contenga anche l’invito a trasmettere la documentazione relativa alle “indagini espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio”, e dall’art. 407, comma 3, cod. proc. pen., che prevede, pur dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. 150/22, la sanzione dell’inutilizzabilità per i soli “atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine”.

Ne consegue che non è precluso al PM conferire un incarico di consulenza nell’ambito della legittima facoltà di esperire indagini integrative, con il solo limite stabilito dall’art. 430 cod. proc. pen. per gli atti garantiti (in materia di sequestro probatorio, Sez. 4, n. 25404 del 20/03/2003, Rv. 225726 – 01).

La Suprema Corte ha ulteriormente e specificamente chiarito che il divieto di utilizzazione degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine di durata massima delle indagini preliminari non si estende all’attività eventualmente svolta dal pubblico ministero dopo la richiesta di rinvio a giudizio, nemmeno quando i nuovi atti di indagine siano ripetitivi di altri, affetti da inutilizzabilità per essere stati assunti dopo la scadenza dell’anzidetto termine e prima dell’esercizio della azione penale (Sez. 2, n. 33626 del 05/07/2004, Rv. 229960 – 01; Sez. 3, n. 8418 del 14/01/2005, Rv. 230850 – 01).

Con specifico riguardo al tema delle consulenze la giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, affermato che l’espletamento dell’attività di esame e di studio svolto dall’ausiliario oltre il termine di durata delle indagini preliminari sul materiale informatico tempestivamente posto in sequestro ed acquisito, pur impedendo l’acquisizione in via diretta al fascicolo del dibattimento dei risultati in tal modo ottenuti, non osta alla loro utilizzazione a seguito dell’esame dello stesso ausiliario effettuato nel contraddittorio delle parti (Sez. 3, n. 40774 del 06/06/2019, Rv. 277164 – 02; in materia di accertamenti irripetibili, Sez. 4, n. 18473 del 06/03/2014, Rv. 261961 – 01).

Non è fuor di luogo chiarire, infine, che l’inutilizzabilità degli atti d’indagine prevista per il caso in cui tali atti siano stati effettuati dopo la scadenza dei termini prescritti non è equiparabile alla inutilizzabilità delle prove vietate dalla legge ai sensi dell’art. 191 cod. proc. pen., come sembra ritenere la difesa (Sez. 6, n. 21265 del 15/12/2011, dep. 2012, Rv. 252853 – 01; Sez. 6, n. 16986 del 24/02/2009, Rv. 243257 – 01).

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