La Cassazione penale sezione 3 con la sentenza numero 12333/2026 ha indicato le coordinate di valutazione della testimonianza della persona offesa nella materia dei reati sessuali.
Sul punto, è stato ripetutamente affermato che la deposizione della persona offesa si configura, nel vigente ordinamento processuale, come “prova piena”, legittimamente posta da sola a fondamento dell’affermazione di responsabilità, come tale dunque non necessitante di alcun elemento di riscontro.
Tuttavia, proprio in ragione del particolare regime che caratterizza lo statuto dichiarativo della vittima di reati sessuali, la giurisprudenza della cassazione ha sempre ribadito la necessità di riservare una spiccata attenzione, da parte del giudice, ai racconti della persona offesa, vagliandone scrupolosamente la credibilità soggettiva e l’attendibilità intrinseca del narrato, in modo più penetrante e rigoroso rispetto alle dichiarazioni rese da qualsiasi testimone, in specie quando vi sia stata la costituzione di parte civile e, dunque, l’astratta possibilità di uno specifico interesse al riconoscimento della responsabilità dell’imputato (Sez. 5, n. 21135, del 26/03/2019, S., Rv. 4 Corte di Cassazione – copia non ufficiale 275312; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104; Sez. 5, n. 1666 del 8/07/2014, dep. 2015, Pirajno e altro, Rv. 261730; Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte ed altri, Rv. 253214).
Per chiarire il perimetro del sindacato riservato alla Suprema Corte, va ricordato, quale principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità, che la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato è una questione di fatto, la quale ha la propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice di merito, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo id quod plerumque accidit, ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362).
Tanto premesso, consegue la infondatezza delle censure mosse, con il primo e il secondo motivo di ricorso, da esaminarsi congiuntamente perché connessi, al ragionamento probatorio svolto dalla sentenza impugnata con riferimento al reato di cui all’art. 609-bis cod. pen., contestato al capo A della rubrica, che è esente sia da manifeste contraddizioni che ne inficino la tenuta logica, sia dai denunciati travisamenti.
La Corte di merito, nel disattendere le analoghe censure formulate con l’atto di appello, ha messo in evidenza, senza vizi logici, come il ricorrente, intervenendo ripetutamente nei momenti in cui la persona offesa XXXXXXXXXXX veniva colta da attacchi di panico, le accarezzava il viso, per poi scendere fino al seno, dove indugiava, accarezzandola a volte anche sulla coscia o abbracciandola, mettendole la mano sulle natiche, toccandole il viso e ripetendole che “era bella”, approfittando inoltre dei momenti in cui i professori non vedevano per farle i “grattini” sulla mano.
L’imputato era solito, inoltre, aprire le gambe e toccarsi il membro quando passavano davanti a lui le alunne dell’Istituto.
Tenuto conto del quadro nel quale deve svolgersi la valutazione del giudice di merito, deve constatarsi che, nella sentenza impugnata, sono stati adeguatamente considerati i fattori di possibile inquinamento e usura della fonte dichiarativa, in quanto la Corte di appello, nell’esaminare le doglianze sollevate dall’imputato con il gravame, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, ha escluso in modo logico possibili fattori di induzione, affermando che il racconto della minore, avvenuto con l’ausilio del consulente tecnico del Pubblico ministero, era apparso sin da subito spontaneo e lineare, affatto contraddittorio e non reso sulla scorta di domande “inducenti”, circostanziando nel tempo e nello spazio le condotte fonte di disagio, ripetutesi nei tre anni di permanenza nell’Istituto scolastico, non rilevandosi alcun intento calunniatorio, né segni di avversione nei confronti dell’imputato.
Contrariamente a quanto sostenuto in ricorso gli episodi sono stati riferiti in modo circostanziato e lo sviluppo argomentativo dei giudici di merito è conforme ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, avendo la Corte territoriale coerentemente affermato che non si era trattato di semplici sfioramenti, ma di toccamenti nelle parti intime posti in essere in maniera insistente, reiterata e affatto casuale, che costituivano con certezza atti invasivi e lesivi della libertà sessuale della persona offesa, di cui l’imputato non poteva non essere consapevole.
Si tratta di motivazione idonea a giustificare la valutazione di attendibilità della minore e di genuinità delle sue dichiarazioni, motivazione censurata in modo generico, e dunque in modo non consentito nel giudizio di legittimità, con la conseguente evidente manifesta infondatezza delle censure sollevate con i primi due motivi di ricorso.
