Pene sostitutive di pene detentive brevi: richiesta nel giudizio di appello con trattazione partecipata (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 13507 depositata il 14 aprile 2026 (allegata al post)  ha affermato che, nel giudizio di appello celebrato con trattazione partecipata, alla presenza dell’imputato, il difensore privo di procura speciale, che, con i motivi di appello o con i motivi nuovi, abbia fatto richiesta di applicazione di pene sostitutive, può, altresì, manifestare il consenso alla sostituzione, agendo, in tal caso, non nella qualità di procuratore di fatto, ma come mero nuncius della volontà dell’imputato.

Nel caso in esame, l’imputato era stato condannato in primo grado alla pena di anni cinque di reclusione e l’istanza di applicazione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare, in caso di accoglimento della richiesta di riduzione della pena entro quattro anni di reclusione, era stata formulata nell’atto di appello, seppure da parte del difensore non munito di procura speciale.

All’udienza innanzi alla Corte di appello, alla presenza dell’imputato, difensore ha rinunciato ai motivi di appello relativi alla responsabilità. il Il difensore ha, in sede di conclusioni, chiesto l’accoglimento dei restanti motivi di appello e, cioè, dei motivi relativi al trattamento sanzionatorio.

Secondo la Corte di appello l’istanza di sostituzione della pena sarebbe inammissibile perché, in primo luogo, proveniente da soggetto non legittimato, ossia dal difensore non munito di procura speciale.

Tale conclusione è errata.

 Come sopra rilevato, l’art. 598-bis, comma 1-bis, nel far salvo il principio devolutivo, impone la presentazione della richiesta di sostituzione con l’appello, e, nel distinguere tra tale richiesta e la manifestazione del relativo consenso, consente che essa sia formulata dal difensore non munito di procura speciale.

Erroneamente, inoltre, nessun rilievo è stato dato alla presenza in udienza dell’imputato, nel momento in cui è stata reiterata, con le conclusioni, l’istanza di accoglimento dei motivi di ricorso relativi al trattamento sanzionatorio. Infatti, la richiesta di applicazione di una sanzione sostitutiva, in quanto atto personalissimo dell’imputato, non può essere effettuata dal suo difensore, salvo che sia munito di procura speciale o che detta richiesta venga proposta dal 3 difensore in presenza dell’imputato (Sez. 6, n. 300 del 22/10/2024, Rv. 287415 – 01). di In tali ipotesi, similmente a quanto avviene, ad esempio, per l’instaurazione del giudizio abbreviato a seguito di richiesta formulata dal difensore, pur privo procura speciale, qualora l’imputato sia presente e nulla eccepisca (Sez. U, n. 9977 del 31/01/2008, Marini, Rv. 238680), il difensore agisce non nella qualità procuratore di fatto ma come mero “nuncius” della volontà dell’imputato presente.

Da ciò consegue che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, nel caso in esame, la richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva è stata tempestivamente proposta e che il relativo consenso è stato acquisito all’udienza partecipata.

Non solo, ma, poiché i presupposti per l’applicazione della sanzione sostitutiva sono divenuti attuali con la sentenza di secondo grado, che ha ridotto la pena da cinque anni a tre anni e dieci mesi di reclusione, nel caso in esame avrebbe dovuto trovare applicazione il comma 4-ter dell’art. 598-bis cod. proc. pen., che stabilisce che «quando, per effetto della decisione sull’impugnazione, è applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni, la corte, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, sostituisce la pena detentiva. Se è necessario acquisire il consenso dell’imputato, la corte deposita il dispositivo ai sensi del comma 1, quarto periodo, assegna all’imputato il termine perentorio di quindici giorni per esprimere il consenso e fissa udienza, non oltre trenta giorni, senza la partecipazione delle parti. In tal caso, il processo è sospeso».

Dunque, la Corte, dopo aver ridotto la pena in misura inferiore a quattro anni di reclusione, rendendo così applicabile la sanzione sostitutiva della detenzione domiciliare, avrebbe dovuto, in primo luogo, valutare la sussistenza dei relativi presupposti, e, in caso positivo, acquisire il consenso dell’interessato anche doро la lettura del dispositivo.

In questo caso, infatti, «i poteri di definizione ascritti al giudice di primo e secondo grado finiscono per sovrapporsi e coincidere: anche d’ufficio (e dunque in assenza di apposito motivo o sollecitazione difensiva) si potrà vagliare la possibilità di sostituire la pena detentiva, dovendo la Corte motivare l’eventuale giudizio prognostico che, secondo la sua valutazione di merito, si ritenga ostativo alla sostituzione; e in caso di ritenuta prognosi positiva, si dovrà seguire il percorso eventualmente bifasico già tracciato in primo grado dall’art. 545-bis, acquisendo il consenso dell’imputato, se del caso rinviando appositamente per procedere in tal senso> (Sez. 6, n. 30711 del 30/05/2024, Rv. 286830 – 01).

Va, inoltre, precisato che, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, non è necessario che la richiesta dell’imputato sia circostanziata documentata, potendo l’iniziativa partire addirittura dal giudice, cui compete la valutazione della coerenza della sostituzione con le esigenze di sicurezza pubblica di prevenzione speciale, nonché lo svolgimento, se necessario, della relativa istruttoria (Sez. 6, n. 38252 del 23/09/2025, Rv. 288910 – 01).

La Corte di appello non ha fatto corretta applicazione di tali principi, in quanto ha ritenuto che, a prescindere dalla tempestività e ritualità della richiesta di sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare, nel merito non sussistessero le condizioni per la sostituzione della pena, «non avendo il difensore fornito alcun elemento idoneo a fondamento della predetta richiesta».

Infatti, come detto, il difensore non ha alcun onere in tale senso, perché nessuna norma lo prevede; l’ordinamento è, piuttosto, nel senso che l’iniziativa della sostituzione può provenire anche dal giudice d’ufficio.

2 commenti

  1. Salve le faccio sapere che tre anni fa in stato di libertà,il mio avvocato mi presentò l’ istanza ai servizi sociali con attività lavorativa, per una pena di mesi sei ,, e un reato di minacce con pistola a giocattolo fatto risalente del 2015″” fui condannato dal tribunale di Bari nel 2020 , come già scritto che fu presentata nel 2023 istanza alternativa alla detenzione in affidamento ai servizi sociali,, nonostante la mia situazione di invalidità all’ 80% di depressione cronica maggiore e doppia personalità ,più pancreatite acuta e altre diagnosi.

    Dopo tre anni il tribunale di sorveglianza di Bari mi ha rigettato l’ istanza per mancanza di attività lavorativa, in parole povere tramite IA intelligenza artificiale dal computer ho descritto tutto ciò che vi ho scritto,ed mi ha scritto in tutto che posso inoltrare istanza in quanto invalido di depressione cronica maggiore ecc.ecc., che la detenzione agli arresti domiciliari non è compatibile per la mia situazione di invalidità e non solo anche mia moglie e invalida con un minore studente.

    Scusate il mio scritto troppo lungo,e spero che con la vostra operosa risposta possa essere simile a quello che ho scritto., ringrazio anticipatamente il vostro sito aspetto con ansia una vostra opinione in questo problema, grazie mille

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