La vicenda di Stefano Esposito e il referendum sulla separazione delle carriere: conoscere la prima può servire a votare con maggiore consapevolezza (Vincenzo Giglio)

La nostra giustizia funziona?

Se la risposta è no, perché non funziona?

Se la risposta è no, la legge di revisione costituzionale sulla quale gli italiani sono chiamati a votare domani e dopodomani può contribuire a farla funzionare meglio?

Sono queste le domande che gli elettori dovrebbero porsi, provando contemporaneamente a trovare la risposta, per votare in modo consapevole.

Dal canto nostro, in quanto blog penalistico focalizzato sulla giustizia quotidiana e sugli effetti che produce nella vita delle persone, il contributo che ci è più congeniale è quello che nasce dall’osservazione di un singolo caso che ha riguardato una singola persona e che ha impattato fortemente sulla sua vita.

Lo scegliamo per la sua forza espressiva e perché consente di trarne osservazioni che riportano direttamente ai temi del dibattito referendario.

Non è un caso inedito, tutt’altro: la straordinarietà delle violazioni che lo hanno caratterizzato e le conseguenze patite da chi le ha subite hanno fatto sì che se ne parlasse diffusamente e anche noi lo abbiamo fatto (a questo link per la consultazione), eppure la sua emblematicità conserva un’intatta attualità.

Parliamo del caso di Stefano Esposito.

La vittima

È stato parlamentare PD nella XVI e nella XVII legislatura e amministratore pubblico quale assessore alla mobilità e al trasporto pubblico del Comune di Roma durante la sindacatura di Ignazio Marino.

Oggi ha abbandonato la politica ed è tornato al suo impiego presso la Prefettura di Torino ed ai suoi interessi civili.

La vicenda giudiziaria

Esposito (a questo link per la consultazione del reportage di SKYTG24) è stato indagato dalla Procura della Repubblica di Torino nell’inchiesta denominata Bigliettopoli. L’ipotesi accusatoria, cui corrispondevano le contestazioni di corruzione e traffico di influenze illecite, si fondava su presunti scambi di favori con l’imprenditore Giulio Muttoni della Set Up Live, società produttrice di spettacoli musicali.

Il procedimento, per la parte riguardante Esposito, è stato trasferito all’autorità giudiziaria romana ed archiviato sul finire del 2024.

La posizione di Muttoni (a questo link per il report di RAINEWS) ha continuato invece ad essere trattata dall’autorità giudiziaria torinese: fortemente ridimensionata in primo grado (assoluzioni e prescrizione), è prossima alla conclusione nella fase d’appello (con richiesta di assoluzione del PG).

Il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato attivato dal Senato della Repubblica nei confronti della Procura della Repubblica di Torino e la sentenza n. 227/2023 della Corte costituzionale

È stato promosso dal Senato della Repubblica in conseguenza dell’acquisizione, su iniziativa della Procura della Repubblica di Torino e con l’avallo del giudice delle indagini preliminari della medesima sede, delle intercettazioni di conversazioni telefoniche cui ha preso parte il senatore Stefano Esposito.

La Consulta lo ha risolto con la sentenza n. 227/2023 (presidente Barbera, relatore Petitti).

Il testo integrale della decisione e il relativo comunicato stampa sono allegati al nostro precedente post citato in premessa, nel quale peraltro ci siamo soffermati approfonditamente sulla struttura argomentativa e motiva della decisione medesima.

Qui ci limitiamo a metterne in evidenza i passaggi più significativi, tutti riportati nella versione testuale: la divisione in paragrafi e i neretti enfatici sono nostri, le interruzioni sono evidenziate dal simbolo […].

…La singolarità della conduzione delle indagini e il carattere mirato delle intercettazioni

Deve, innanzi tutto, essere evidenziata la peculiarità della vicenda da cui promana l’odierno conflitto, consistente nell’anomala effettuazione e acquisizione agli atti del procedimento di un numero assai cospicuo di intercettazioni che vedono coinvolto un parlamentare in carica, nel corso di un’attività di indagine che si è dispiegata, nell’ambito di una pluralità di procedimenti tra loro variamente collegati, per più anni, senza che sia stata richiesta alcuna autorizzazione.

A fronte di ciò, questa Corte ritiene che la complessiva attività di indagine posta in essere dall’autorità giudiziaria resistente denoti, con particolare evidenza, che l’attività di intercettazione che ha coinvolto l’allora senatore Esposito fosse univocamente diretta a captare le sue comunicazioni, quanto meno a far data dall’informativa di polizia giudiziaria del 3 agosto 2015.

Il carattere mirato di tale attività, idoneo a conferire natura non più “occasionale” ma “indiretta” a tutte le intercettazioni captate a seguito di tale data, si ricava – oltre che dalla sussistenza di quegli indici sintomatici che concorrono a escludere il carattere occasionale delle intercettazioni – dalla decisiva circostanza per cui è a partire da tale momento che emergono, nei confronti dell’allora senatore Esposito, specifici indizi di reità che si traducono nella richiesta di approfondimenti investigativi a suo carico.

Dall’esame della vicenda da cui ha tratto origine il conflitto, risulta evidente che tale effettivo coinvolgimento nelle indagini si è avuto, per l’allora senatore Esposito, a decorrere dall’indicata informativa del 3 agosto 2015, con la conseguenza che alle intercettazioni successive a tale momento deve essere attribuita natura “indiretta”.

Non può dubitarsi, innanzi tutto, che il carattere abituale delle interlocuzioni tra Esposito e Giulio Muttoni fosse a conoscenza dell’autorità procedente già nel marzo 2015. In particolare, nell’annotazione di polizia giudiziaria del 25 marzo 2015 risulta che l’interlocutore di Giulio Muttoni identificato come il senatore Stefano Esposito era legato all’imputato «da un rapporto di profonda amicizia» e che le numerose conversazioni intercorse tra i due, «dal tenore nettamente confidenziale», risultano «caratterizzate dalla trattazione di svariati argomenti, tra i quali emergono molteplici scambi di opinioni sulle vicende affaristiche di Muttoni» […]

Il mutamento di direzione dell’attività di indagine risulta ancor più evidente alla luce dell’adozione dei provvedimenti di proroga delle intercettazioni (in particolare, del 13 novembre e del 25 novembre 2015), nei quali non solo si rafforzava la consapevolezza che l’attività di intercettazione avrebbe potuto coinvolgere conversazioni di Giulio Muttoni con Esposito, ma veniva anche ulteriormente concretizzandosi il potenziale rilievo penale e la rilevanza investigativa emergente dall’attività di intercettazione, successivamente impiegata in relazione ad ipotesi di reato a carico del parlamentare diverse da quella di abuso d’ufficio, per la quale al momento si procedeva (ma che successivamente, tuttavia, non è stata contestata).

A ciò si aggiunga che, secondo quanto emerge dalla documentazione depositata dalle parti, in tal senso depone anche la nota del 28 dicembre 2015, a firma del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, in cui si delega la polizia giudiziaria «a svolgere iniziali accertamenti patrimoniali in relazione al Sen. Stefano Esposito».

Non pare quindi possibile dubitare che il mutamento degli obiettivi delle indagini sia maturato nel momento in cui sono stati per la prima volta adombrati profili di responsabilità penale specifici a carico dell’allora senatore Esposito, successivamente convalidati dalle ulteriori indagini effettuate e sfociati nell’iscrizione anche del parlamentare – oltre che del terzo intercettato – nel registro degli indagati.

…A partire dal 3 agosto 2025, l’attività di captazione era indirettamente finalizzata ad accedere alla sfera di comunicazione del parlamentare Stefano Esposito

Deve dunque ritenersi che la direzione dell’attività di indagine sia mutata a partire dal momento in cui l’autorità procedente ha ritenuto di dover specificamente approfondire l’eventuale responsabilità del parlamentare, con la conseguenza che – pur in mancanza di una formale iscrizione nel registro degli indagati – l’attività di captazione effettuata da allora in avanti deve ritenersi indirettamente rivolta ad accedere alla sfera di comunicazione del parlamentare.

Del resto, che la volontà della Procura procedente fosse orientata anche a verificare la sussistenza di indizi di reità a carico del parlamentare attraverso la captazione delle conversazioni sull’utenza intestata al principale indagato, risulta sostanzialmente ammesso nell’atto di costituzione, là dove si afferma che dovrebbero essere sottoposte ad autorizzazione preventiva solo le intercettazioni direttamente volte a captare le conversazioni del parlamentare, «ma giammai quelle attività che, senza accedere indebitamente “nella sfera delle comunicazioni del parlamentare”, sono comunque dirette ad accertare (anche) le eventuali responsabilità del parlamentare».

…I numeri dell’attività di captazione

Il risultato dell’attività complessiva di captazione ha dato luogo, limitatamente alle conversazioni tra G. M. ed Esposito, a un totale di 446 intercettazioni, 148 delle quali ritenute rilevanti per le indagini. La massima parte di queste è stata effettuata in un momento successivo all’emersione di indizi di reità a carico del parlamentare. È di tutta evidenza come tale numero assuma ulteriore rilievo alla luce sia dell’orizzonte temporale di più anni lungo il quale si è dispiegata l’attività di indagine, sia della circostanza che le conversazioni acquisite in un procedimento sono state successivamente poste a fondamento di attività di indagine relative ad altri e diversi filoni, così evidenziando ulteriormente il concreto rischio di un ampliamento “a macchia d’olio” degli accessi alle comunicazioni del medesimo parlamentare.

…Le conseguenze delle anomalie decisionali e operative della Procura torinese

L’anomalia decisionale e operativa che ha contraddistinto, secondo le ragioni poste a fondamento del ricorso, il modus procedendi delle autorità giudiziarie torinesi si riverbera su tutte le attività poste in essere da queste ultime sulla base delle intercettazioni illegittimamente autorizzate, effettuate a far data dal 3 agosto 2015. Poiché l’accertata illegittimità si correla allo svolgimento del mandato parlamentare da parte del senatore Esposito, essa deve ritenersi sussistente quanto alle intercettazioni effettuate dal 3 agosto 2015 al 22 marzo 2018, data in cui la XVII legislatura ha avuto termine.

…L’illegittimità dell’acquisizione e dell’utilizzo nella richiesta di rinvio a giudizio e nel decreto dispositivo del giudizio della corrispondenza e dei messaggi scambiati tra Stefano Esposito e Giulio Muttoni

Parimenti illegittima deve ritenersi l’acquisizione, in data 19 marzo 2018, al compendio probatorio posto a fondamento tanto della richiesta di rinvio a giudizio, quanto del decreto che ha disposto il giudizio, della corrispondenza scambiata tra il senatore Esposito e G. M. mediante messaggi WhatsApp, prelevati tramite copia forense dei dati contenuti nello smartphone in uso al medesimo G. M., perché effettuata in violazione di quanto prescritto dall’art. 4 della legge n. 140 del 2003.

…La risoluzione del conflitto di attribuzioni

Alla luce delle esposte considerazioni, il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Senato della Repubblica deve essere risolto dichiarando che non spettava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, al Giudice per le indagini preliminari e al Giudice dell’udienza preliminare presso il medesimo Tribunale, disporre, effettuare e utilizzare le intercettazioni che hanno coinvolto Stefano Esposito, nel periodo in cui questi ricopriva l’incarico di senatore della Repubblica, nell’ambito dei procedimenti penali confluiti in quello iscritto al n. 24047/2015 R.G.N.R., e acquisire quali elementi di prova i messaggi WhatsAppscambiati tra il senatore Esposito e Giulio Muttoni, prelevati il 19 marzo 2018 tramite copia forense dei dati contenuti nello smartphone in uso a quest’ultimo nell’ambito del procedimento penale n. 85108/2014 R.G.N.R., in violazione dell’art. 4 (per le intercettazioni effettuate dal 3 agosto 2015 al 22 marzo 2018 e per l’acquisizione dei messaggi WhatsApp) e dell’art. 6 (per le intercettazioni antecedenti al 3 agosto 2015) della legge n. 140 del 2003.

Per l’effetto, devono essere annullati, limitatamente alla posizione di Stefano Esposito, la richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino il 29 luglio 2021 nell’ambito del procedimento penale n. 24047/2015 R.G.N.R. e il decreto che dispone il giudizio, adottato dal Giudice dell’udienza preliminare il 1° marzo 2022 in relazione al medesimo procedimento.

Cosa è successo dopo

Stefano Esposito – lo si è già detto – è tornato alla sua vita normale ma ci sono voluti sette anni e mezzo perché un GIP archiviasse la sua posizione e ci vorrà verosimilmente assai più tempo per liberarsi dall’impatto emotivo e psicologico che una vicenda simile è in grado di generare nella vita di un essere umano.

I due magistrati che hanno causato questo danno, cioè il PM titolare delle indagini e la GIP che ne ha avallato le proposizioni e le richieste sono stati sottoposti a procedimento disciplinare, riconosciuti responsabili e sanzionati: il primo con la perdita di anzianità di un anno, la destinazione a funzioni civili e il trasferimento ad altra sede, la seconda con la censura (a questo link per il report di Il Dubbio).

L’attinenza della vicenda al tema referendario

Proviamo a elencare cosa ci racconta questa storia.

  • Un sostituto procuratore della Repubblica ha violato deliberatamente e sistematicamente la Costituzione (art. 68, comma 3) e la legge ordinaria (art. 4, L. n. 140/2003) e così facendo ha leso le guarentigie di un componente del Senato della Repubblica che, come a tutti noto, sono poste a tutela non della singola persona fisica ma dell’istituzione di appartenenza, in quanto partecipe del potere legislativo, così che ne siano salvaguardate l’autonomia e l’indipendenza dall’interferenza degli altri poteri ed in particolare di quello giudiziario.
  • Quel sostituto procuratore non ha trovato alcun ostacolo all’interno del suo ufficio, sebbene gli uffici di Procura siano organizzati su base gerarchica e il loro capo goda di ampi poteri per prevenire eventuali abusi e per impedire che vengano portati ad ulteriore effetto ove compiuti.
  • L’operato di quel sostituto procuratore è stato avallato acriticamente dal giudice che ha come suo compito istituzionale il controllo critico dell’attività dell’accusa pubblica nella fase delle indagini preliminari, ivi compresa evidentemente la legittimità delle operazioni di intercettazione.
  • Nel caso in esame, dunque, non hanno minimamente funzionato i controlli e i contrappesi interni al procedimento penale nella delicata fase delle indagini preliminari.
  • Come non bastasse, la Procura di Torino, parte resistente nel conflitto di attribuzioni dinanzi alla Consulta, si è servita a giustificazione del suo operato,  di argomentazioni talmente esangui e pretestuose da essere liquidate senza sforzo dalla Consulta, ivi compreso l’accenno finale all’attribuzione della competenza per territorio alla Procura di Roma che, anche a lasciare in disparte la sopravvivenza della competenza torinese per alcuni capi di imputazione, viene incredibilmente usata a fondamento di un’asserita cessazione della materia del contendere quando invece dovrebbe essere chiaro che la circostanza è semmai un’ulteriore conferma dell’anomalia dell’inchiesta.

Questa storia ci dimostra quindi, semmai ce ne fosse bisogno, quanto possano essere fragili anche le libertà e le garanzie presidiate ai livelli più alti dell’ordinamento se chi è chiamato a renderle effettive le tradisce o omette di farle rispettare.

La sentenza della Corte costituzionale ha ripristinato l’equilibrio violato ed è rassicurante prenderne atto ma coloro che non sono senatori o deputati, che non hanno le risorse e la consapevolezza per accedere alle massime istanze e che fanno parte della maggioranza silenziosa la cui unica protezione è data da leggi violabili senza sforzo e quasi sempre senza conseguenze qualche ragione di temere continuano purtroppo ad averla.

Potrebbe incidere su questo la legge di revisione costituzionale dell’ordinamento giudiziario?

Ove il voto referendario la confermasse sarebbero più facili o più difficili nuovi casi simili a quello di cui è stato vittima Stefano Esposito?

Lasciamo la risposta ai lettori.

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