Colpa e sinistro stradale: la cassazione definisce l’obbligo di moderare la velocità alle caratteristiche del veicolo e alle situazioni ambientali (Redazione)

La Cassazione penale sezione 4 con la sentenza numero 6/2026, in tema di responsabilità colposa da sinistri stradali, ha ricordato che l’obbligo di moderare adeguatamente la velocità in ragione delle caratteristiche del veicolo e delle condizioni ambientali è da intendersi nel senso che il conducente deve essere in grado di padroneggiare il mezzo in ogni situazione, tenendo conto anche di eventuali imprudenze altrui, purché ragionevolmente prevedibili,(Sez. 4, n. 25552 del 27/04/2017, Rv. 270176) che ha ritenuto ragionevolmente prevedibile la presenza, di sera, in una strada cittadina poco illuminata, in un punto situato nei pressi di una fermata della metropolitana, di persone intente all’attraversamento pedonale nonostante l’insistenza “in loco” di apposito sottopassaggio).

Nel caso esaminato nel post, la Suprema Corte ha ritenuto immune da censure l’affermazione di responsabilità per omicidio colposo del conducente di un’auto il cui parabrezza non assicurava una sufficiente visibilità perché sporco che, procedendo a velocità non adeguata rispetto al tratto stradale privo di illuminazione che in concreto stava percorrendo, aveva investito un pedone che, in abiti scuri, camminava sul margine della carreggiata.

Non rileva in contrario la sentenza Sez. 4, n. 35834 del 14/04/2016 citata dalla difesa nell’atto di ricorso.

Con questa decisione è stata annullata una sentenza che non aveva adeguatamente approfondito il profilo della causalità della colpa e, come emerge chiaramente dalla lettura della motivazione, in quel caso la sentenza annullata non aveva fornito spiegazione congrua delle ragioni per cui potesse essere considerata prevedibile la condotta di una vittima che era scesa dalla propria autovettura su una strada extraurbana interdetta al transito dei pedoni, al buio, senza indossare giubbotto retroriflettente e contromano.

La sentenza oggetto del presente ricorso non presenta vizi di motivazione analoghi e sviluppa argomentazioni congrue, sia quanto alla ritenuta violazione della regola cautelare, sia con riferimento alla rilevanza causale di tale violazione, sia in ordine alla concreta prevedibilità ed evitabilità dell’evento.