Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 41584/2025, 21 ottobre/29 dicembre 2025, ha precisato che, in tema di stupefacenti, le “particolari esigenze cautelari”, di cui all’art. 89, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, si distinguono dalle “esigenze cautelari di eccezionale rilevanza”, indicate dalla medesima disposizione.
Solo queste ultime, infatti, sono ostative alla sostituzione della misura intramuraria, diversamente dalle prime che devono essere specificamente individuate sulla base di fattori indicativi dell’inadeguatezza, ai fini della tutela della collettività, di soluzioni che escludano un controllo derivante dall’inserimento del cautelato in una struttura residenziale, in ragione della gravità dei reati per cui si procede e delle pendenze giudiziarie a suo carico.
