Particolare tenuità del fatto ed applicabilità ai giudizi avanti al Giudice di Pace: la Consulta ha … (Redazione)

La Corte Costituzionale con la decisione del 30 dicembre 2025 (allegata al post) ha esaminato la questione relativa all’articolo 131-bis del codice penale, che prevede una causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, «nella parte in cui non lo rende applicabile anche nel procedimento dinanzi al giudice di pace».

La Consulta rileva che, con riguardo all’alternatività degli istituti di cui all’art. 131-bis cod. pen. e all’art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000, la stessa ordinanza ha ricordato come questa Corte, nell’indicata sentenza n. 120 del 2019, abbia, «tra l’altro, affermato che “[l]e ragioni che giustificano, sul piano del rispetto dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza, questa alternatività […] risiedono nelle connotazioni peculiari dei reati di competenza del giudice di pace e del procedimento innanzi a quest’ultimo rispetto ai reati di competenza del tribunale”», e abbia «altresì richiamato il proprio costante orientamento secondo cui “il procedimento penale davanti al giudice di pace configura un modello di giustizia non comparabile con quello davanti al tribunale, in ragione dei caratteri peculiari che esso presenta (sentenza n. 426 del 2008; nello stesso senso, ordinanze n. 28 del 2007, n. 415 e n. 228 del 2005)”»;

che questa Corte ha ribadito, sempre nell’ordinanza n. 224 del 2021, che «la previsione di “un rito orientato, più che alla repressione del conflitto sotteso al singolo episodio criminoso, alla sua composizione, oltre che a finalità deflattive” (sentenza n. 120 del 2019), e le distinte aree applicative degli istituti in esame giustificano, sul piano dell’art. 3 Cost., [la loro] alternatività»; che, infine, nella medesima ordinanza si è osservato che «la sentenza n. 120 del 2019 reca una motivazione esaustiva dei rilievi sollevati dal Giudice di pace di Lecce, anche con riferimento alla violazione dei parametri di cui agli artt. 25 e 27 Cost.», e che il rimettente non aveva aggiunto, «rispetto a quelli oggetto di esame nella richiamata sentenza, argomenti ulteriori o diversi di censura»; che anche in questa sede il rimettente sostiene, come nel precedente giudizio, la possibilità di una «pacifica convivenza» degli istituti in esame, anziché la loro alternatività, senza prendere in alcuna considerazione la sentenza n. 120 del 2019, con la quale ancora non si confronta, e senza aggiungere argomenti ulteriori o diversi di censura; che, sotto quest’ultimo profilo, il giudice a quo adduce, quali «circostanze» sopravvenute alla pronuncia dell’ordinanza n. 224 del 2021, il fatto che il giudice onorario di pace sarebbe divenuto «stabile», nonché l’attribuzione allo stesso di «[m]aggiori competenze»;

che, tuttavia, simili «circostanze» non costituiscono novità suscettibili di tradursi in ulteriori o diversi argomenti di censura dell’art. 131-bis cod. pen., nella parte in cui non prevede l’applicabilità ai reati di competenza del giudice di pace della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; che la «stabilità» asseritamente raggiunta dal giudice onorario di pace è invocata in modo generico, senza chiarire il nesso tra una simile vicenda e le questioni sottoposte all’esame di questa Corte; che non si giunge a diversa conclusione ipotizzando che il rimettente abbia inteso riferirsi all’istituto della conferma dei magistrati onorari in servizio, disciplinato dall’art. 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57), come sostituito dall’art. 1, comma 629, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024);

che tale conferma, infatti, non muta la natura onoraria dei magistrati confermati, né, per quanto qui specificamente rileva, modifica le connotazioni peculiari dei reati di competenza del giudice di pace e del procedimento davanti a quest’ultimo rispetto ai reati di competenza del tribunale, connotazioni peculiari nelle quali risiedono, alla luce della sentenza n. 120 del 2019, le ragioni giustificative della alternatività degli istituti disciplinati dall’art. 131-bis cod. pen. e dall’art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000; che è generica e assertiva, altresì, la deduzione relativa alle «[m]aggiori competenze» del giudice di pace, cosicché anche sotto questo profilo non emerge alcuna pertinente novità argomentativa; che, pertanto, va data continuità ai principi affermati nella sentenza n. 120 del 2019 e confermati nell’ordinanza n. 224 del 2021, più volte citate, dovendosi ribadire che «il tendenziale rispetto dei propri precedenti – unitamente alla coerenza dell’interpretazione con il testo delle norme interpretate e alla persuasività delle motivazioni – è, per le giurisdizioni superiori, condizione essenziale dell’autorevolezza delle loro decisioni» (sentenza n. 203 del 2024);

che, in conclusione, deve essere dichiarata la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 131-bis cod. pen., sollevate in riferimento agli artt. 2, 24, 102 e 111 Cost., mentre va dichiarata la manifesta infondatezza delle questioni, aventi ad oggetto la medesima disposizione, sollevate in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 Cost.