L’avvocato pistolero sospeso per mesi 2 (Redazione)

L’avvocato con la pistola di provenienza furtiva sottoposto a procedimento disciplinare perché, costituisce (anche) illecito disciplinare, per violazione dell’art. 9 cdf, il comportamento dell’avvocato che detenga illegalmente un’arma da fuoco, trattandosi di condotta che arreca disdoro alla classe forense per violazione dei principi di probità, lealtà e correttezza a cui il professionista deve sempre ispirarsi

Incolpazione:

“Violazione dei doveri di probità e salvaguardia dell’immagine della professione forense, anche al di fuori dell’attività professionale, sanciti dall’art. 9 comma 2° del CDF, per aver posto in essere le seguenti condotte già penalmente sanzionate:

a) riceveva da persona allo stato non identificata la pistola semiautomatica marca Glock mod. 19 cal. 9-21, cinquanta proiettili calibro 9-21 e due caricatori proveniente dal delitto di furto commesso ai danni di [AAA]; in Udine 25.02.2018;

b) perché deteneva illegalmente la pistola semiautomatica marca Glock cal. 9-21 e cinquanta proiettili calibro 9-21; in Udine 25.02.2018;

c) deteneva illegalmente un caricatore da quindici colpi vuoto e un carichino in plastica per caricatore pistola; in Udine 25.02.2018

Nel caso di specie, l’incolpato era stato condannato in sede penale, con sentenza di patteggiamento, per detenzione illegale di una pistola e di vari proiettili, peraltro di illecita provenienza.

In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Cassi), sentenza n. 101 dell’11 aprile 2025