Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 27486/2025, 20 giugno/25 luglio 2025, ha riaffermato che «Integra il reato di falso ideologico in certificati commesso da persona esercente un servizio di pubblica necessità (nella specie avvocato, art. 481 cod. pen.), la falsa attestazione dell’autenticità della sottoscrizione della procura “ad litem”» (Sez. 5, n. 6348 del 08/01/2021, Rv. 280420 – 01; Sez. 5, n. 15556 del 09/03/2011, Rv. 250181 – 01).
L’avvocato o procuratore legale che autentica la sottoscrizione del mandato ad litem redatto in calce o a margine di taluni atti processuali (art. 83 cod. proc. civ.) assume la qualifica di pubblico ufficiale solo in quanto eserciti la corrispondente pubblica funzione certificatrice nelle forme essenziali perché l’atto di autenticazione da lui redatto possa valere come atto pubblico facente piena prova fino a querela di falso, vale a dire soltanto se egli attesti espressamente che la sottoscrizione e stata apposta in sua presenza previo accertamento della identità del sottoscrittore (art. 2703 cod. civ.), per modo che la falsità ideologica nella autenticazione può considerarsi commessa da pubblico ufficiale in atto pubblico (art. 479 cod. pen.) soltanto se esiste la predetta specifica attestazione.
Se, invece, il difensore si limiti ad una mera declaratoria di genuinità della firma, egli enuncia una mera dichiarazione di verità in ordine a un fatto risultante dal documento, e pertanto, in mancanza delle condizioni formali essenziali perché in tale attestazione egli assuma la qualità di pubblico ufficiale, lo stesso deve essere considerato rivestito dalla sua generica qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessita (art. 359 n. 1,cod. pen.): in tale caso la falsa dichiarazione di autografia costituisce il delitto previsto dall’art. 481 cod. pen. (falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessita) (Sez. 1, n. 839 del 09/10/1964, Rv. 099327 – 01).
Tutto ciò doverosamente premesso, la Corte di legittimità ha già avuto modo di stabilire che «Qualora venga dedotta la falsità di un atto fidefacente (nella specie, un certificato medico), rilevante nel giudizio quale prova, il giudice penale deve verificare la fondatezza della questione e decidere su di essa in via incidentale nell’ambito del procedimento stesso; ne consegue che tale decisione non determina alcun effetto preclusivo da giudicato al fine di non pregiudicare l’accertamento eventuale di responsabilità per il delitto di falso» (Sez. 6, n. 26026 del 22/03/2018, Rv. 273415 – 01).
Nella motivazione della sentenza appena citata, sono state chiarite le modalità attraverso le quali il falso di un atto fidefacente è destinato a trovare ingresso nel giudizio penale precisando che l’accertamento che il giudice penale è chiamato a svolgere sulla falsità dell’atto nell’esercizio dei poteri suoi propri ha carattere incidentale, risultando definito nei termini e per gli effetti di cui all’art. 2, primo e secondo comma, cod. pen.
In sostanza, il giudice penale, chiamato a pronunciare sulla falsità di un documento fidefacente che rileva nel giudizio deve verificare la fondatezza della questione e decidere su di essa in via incidentale nell’ambito del procedimento stesso senza che la sua decisione faccia stato in altro processo al fine di non pregiudicare l’accertamento eventuale di responsabilità per il delitto di falso (Sez. 5, n. 38240 del 02/10/2002, Rv. 222940).
La natura incidentale, con conseguente preclusione di ogni vincolo da giudicato, dell’accertamento condotto dal giudice penale quando il documento fidefacente non sia oggetto principale del giudizio, rinviene la propria giustificazione nella necessità che un giudicato sulla falsità dell’atto non intervenga all’esito di un giudizio rispetto al quale sia rimasto estraneo il suo preteso autore, che abbia conservato la posizione di mero terzo. Per l’esercizio dei poteri di cognizione suoi propri, il giudice penale è quindi chiamato a valutare del documento di cui si deduca la falsità la decisività.
