“Droga parlata”: il riferimento in una conversazione intercettata alla pessima qualità dello stupefacente crea un ragionevole dubbio sulla sua effettiva natura drogante (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 31815/2025, 2 luglio/23 settembre 2025, ha affermato che, in tema di stupefacenti, qualora gli indizi a carico di un soggetto consistano in mere dichiarazioni captate nel corso di operazioni d’intercettazione senza che sia operato il sequestro della sostanza stupefacente (c.d. droga parlata), la loro valutazione, ai sensi dell’art.192, comma secondo, cod. proc. pen., deve essere compiuta dal giudice con particolare attenzione e rigore e, ove siano prospettate più ipotesi ricostruttive del fatto, la scelta che conduce alla condanna dell’imputato deve essere fondata in ogni caso su un dato probatorio “al di là di ogni ragionevole dubbio”.

Invero, «l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità» (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715-01; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Rv. 282337-01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, Rv. 268389-01).

Nondimeno, nel caso sottostante al ricorso il riferimento, fatto in una conversazione intercettata, alla «pessima qualità» dello stupefacente pone problemi sulla sua effettiva natura drogante.

In tema di stupefacenti, infatti, qualora gli indizi a carico di un soggetto consistano in mere dichiarazioni captate nel corso di operazioni d’intercettazione senza che sia operato il sequestro della sostanza stupefacente (c.d. droga parlata), la loro valutazione, ai sensi dell’art.192, comma secondo, cod. proc. pen., deve essere compiuta dal giudice con particolare attenzione e rigore e, ove siano prospettate più ipotesi ricostruttive del fatto, la scelta che conduce alla condanna dell’imputato deve essere fondata in ogni caso su un dato probatorio “al di là di ogni ragionevole dubbio”, caratterizzato da un alto grado di credibilità razionale, con esclusione soltanto delle eventualità più remote (si veda Sez. 6, n. 27434 del 14/02/2017, Rv. 270299 – 01 riguardante fattispecie relativa ad annullamento di condanna per traffico di stupefacenti, nella quale la Corte ha censurato la sentenza impugnata perché non aveva adeguatamente motivato sul fatto che, in una conversazione intercettata, l’imputato accusava il suo interlocutore di averlo “truffato”, circostanza che consentiva alla difesa di prospettare che la droga ricevuta non aveva in realtà efficacia drogante; sulla necessità di una rigorosa motivazione, si veda anche Sez. 4, n. 20129 del 25/06/2020, Rv. 279251 – 01).