Colloqui imputato difensore: ragioni giustificatrici del provvedimento di differimento (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 6 con la sentenza 24347/2025 ha ricordato che il provvedimento con il quale venga differito il diritto dell’indagato sottoposto a custodia cautelare di conferire con il proprio difensore, in un procedimento riguardante una pluralità di indagati, può basarsi anche sull’esigenza di evitare la possibilità di comuni strategie difensive che potrebbero ostacolare le indagini in corso.

La Suprema Corte ha sottolineato che l’interdizione dei colloqui della persona sottoposta a custodia cautelare con il difensore, se illegittimamente disposta dal pubblico ministero, determina una violazione del diritto all’assistenza difensiva e, quindi, una nullità a regime intermedio suscettibile di estendersi agli atti successivi che ne dipendono e, in particolare, all’interrogatorio di garanzia, a norma dell’art. 185, comma primo, cod. proc. pen.

E però, nel caso in esame, il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del riesame, ha puntualmente indicato le ragioni che avevano giustificato il differimento dei colloqui fra l’indagato e il suo difensore, ravvisate nella ragionevole esigenza di evitare che i diversi indiziati assoggettati alla misura potessero elaborare una comune strategia difensiva, in tal modo ostacolando la prosecuzione delle indagini ancora in corso con riguardo peraltro a un’associazione di stampo mafioso.

Tale apparato argomentativo appare coerente, in linea di diritto, con la costante giurisprudenza di legittimità (da ultimo, Sez. 3, n. 30196 del 08/03/2018, Guglielmino, Rv. 273756; Sez. 2, n. 44902 del 30/09/2014, Cosentino, Rv. 260875; Sez. 6, n. 2941 del 21/10/2009, dep. 2010, Siracusa, Rv. 245806) e, dato il contenuto ampiamente discrezionale della valutazione richiesta, essa, laddove non sia manifestamente illogica ovvero in aperto contrasto con la pertinente normativa, non è sindacabile mediante ricorso per cassazione.