Segnaliamo ai lettori che la Corte europea dei diritti umani, Sez. 1^, ha pubblicato il 5 giugno 2025 la decisione emessa nel caso Cioffi c. Italia (ricorso n. 17710/15) con la quale ha riconosciuto la violazione in danno del ricorrente dell’art. 3, CEDU, per i maltrattamenti inflittigli da agenti in una stazione di polizia a seguito di una manifestazione anti-globalizzazione.
Alle fine del post sono allegati il testo della decisione e il relativo comunicato stampa, entrambi nella versione originaria in lingua inglese.
Qui di seguito, riportiamo la traduzione in lingua italiana, a nostra cura, del comunicato stampa.
L’Italia ha violato la Convenzione per i maltrattamenti subiti da un praticante avvocato in una stazione di polizia a seguito di una manifestazione anti-globalizzazione.
Nella sentenza odierna della Camera nel caso Cioffi c. Italia (ricorso n. 17710/15), la Corte europea dei diritti dell’uomo ha stabilito, all’unanimità, che vi è stata:
violazione dell’articolo 3 (divieto di trattamenti inumani o degradanti) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, sia per quanto riguarda i maltrattamenti inflitti al signor Cioffi da parte della polizia, sia per quanto riguarda le successive indagini.
Il caso riguardava il trasferimento del signor Cioffi, allora praticante avvocato, presso una stazione di polizia di Napoli, dove aveva subito presunti maltrattamenti da parte degli agenti di polizia, tra cui pugni in ginocchio, e abusi verbali e fisici quando aveva tentato di chiedere informazioni. Ciò avvenne nel contesto del Forum Globale sulla Reinvenzione del Governo tenutosi a Napoli nel 2001.
La Corte ha rilevato, in particolare, che i fatti relativi ai maltrattamenti subiti da parte della polizia erano stati chiaramente accertati dai tribunali italiani, che li avevano descritti, tra l’altro, come “particolarmente odiosi”.
Ha inoltre ritenuto inadeguata l’indagine successiva – in cui 31 funzionari erano stati accusati di molteplici reati in relazione a questi eventi, ma la maggior parte dei procedimenti era stata interrotta per scadenza del termine di prescrizione.
Fatti principali
Il ricorrente, Andrea Cioffi, è un cittadino italiano nato nel 1972 e residente a Napoli (Italia).
A seguito delle manifestazioni anti-globalizzazione svoltesi a Napoli nel marzo 2001 in occasione del Forum Globale sulla Reinvenzione del Governo, numerose persone sono rimaste ferite. Il signor Cioffi, insieme ad alcuni manifestanti, è stato prelevato dal pronto soccorso di un ospedale e portato al commissariato di polizia Virgilio Raniero nel pomeriggio del 17 marzo 2001.
È stata avviata un’indagine sulle accuse di sequestro di persona, abuso di autorità da parte di funzionari statali, coercizione criminale e lesioni personali nei confronti del signor Cioffi, tra gli altri reati, per le quali sono stati incriminati 31 agenti di polizia. Il ricorrente si è costituito parte civile. Nella sua sentenza, il Tribunale distrettuale di Napoli ha stabilito che gli individui arrestati erano stati vittime di “condotte gravissime”, tra cui: essere stati costretti a camminare in un corridoio circondati da agenti delle forze dell’ordine, che a turno li hanno schiaffeggiati, presi a calci, fatti sgambettare, sputati e insultati verbalmente; essere stati costretti a inginocchiarsi con le mani dietro la testa, a rimanere in silenzio in ogni momento e a non poter comunicare con i propri avvocati o informare i propri familiari della loro situazione; i loro telefoni cellulari sono stati sequestrati e, in alcuni casi, danneggiati; essere stati picchiati e sottoposti a varie forme di violenza fisica; essere stati sottoposti a minacce e insulti verbali; e a non poter mangiare, bere o usare il bagno.
Il Tribunale Distrettuale ha accertato che il signor Cioffi era stato picchiato diverse volte, anche in ginocchio con le mani dietro la testa. Quando si era identificato come praticante avvocato e aveva chiesto perché fosse trattenuto senza un arresto formale, aveva subito violenze fisiche. Il tribunale ha ritenuto che ciò fosse “particolarmente inaccettabile”. Era stato chiamato “l’avvocato” dagli agenti, che affermavano di sapere dove abitasse. In merito ai reati, tra cui lesioni personali e coercizione criminale, il Tribunale Distrettuale ha deciso che il procedimento doveva essere interrotto per decorso dei termini di prescrizione previsti dalla legge. Tra le altre sentenze, 10 agenti sono stati condannati per sequestro di persona e condannati a pene detentive fino a due anni e otto mesi, con sospensione dai pubblici uffici. Quattordici agenti hanno presentato ricorso. Nel gennaio 2013, le condanne per sequestro di persona furono annullate dalla Corte d’Appello di Napoli per prescrizione, così come le sospensioni dai pubblici uffici. Nell’ottobre 2015, la Corte di cassazione confermò tale sentenza. Al termine del procedimento, tutti i reati erano prescritti, ad eccezione di tre ufficiali che avevano presentato una rinuncia espressa ai termini di prescrizione. La maggior parte dei reati era prescritta.
Reclami, procedura e composizione della Corte
Invocando gli articoli 3 (divieto di trattamenti inumani o degradanti), 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza) e 13 (diritto a un ricorso effettivo), il sig. Cioffi ha sostenuto, in particolare, di essere stato maltrattato durante la custodia cautelare e che la prescrizione di tali presunti reati ne avrebbe impedito la punizione. Il ricorso è stato depositato presso la Corte europea dei diritti dell’uomo il 16 giugno 2015.
La sentenza è stata emessa da una Camera di sette giudici, così composta:
Ivana Jelić (Montenegro), Presidente,
Erik Wennerström (Svezia),
Georgios A. Serghides (Cipro),
Raffaele Sabato (Italia),
Alain Chablais (Liechtenstein),
Artūrs Kučs (Lettonia),
Anna Adamska-Gallant (Polonia),
e anche Ilse Freiwirth, cancelliere della sezione.
Decisione della Corte
Articolo 3
La Corte europea ha preso atto delle dettagliate conclusioni di fatto dei tribunali italiani in merito agli abusi a cui il Sig. Cioffi era stato sottoposto; questi avevano dichiarato il suo trattamento “particolarmente odioso” e l’abuso “molto violento”. Tale trattamento non era stato causato dalla condotta del Sig. Cioffi. Ha preso atto, in particolare, della conclusione del tribunale di primo grado secondo cui, quando il Sig. Cioffi aveva tentato di ottenere informazioni dalla polizia, era stato oggetto di abusi verbali e fisici, definiti “particolarmente inaccettabili”. Nel complesso, la Corte ha concluso che il Sig. Cioffi era stato sottoposto a trattamenti inumani e degradanti da parte della polizia.
Per quanto riguarda l’indagine su queste accuse, 31 funzionari e agenti di polizia sono stati processati in relazione agli eventi di questo caso, con molteplici imputazioni. Tuttavia, la maggior parte del procedimento è stata interrotta per prescrizione. La Corte ha ribadito che nella sentenza Cestaro c. Italia (n. 6884/11) aveva invitato l’Italia a introdurre meccanismi giuridici in grado, tra l’altro, di impedire ai responsabili di atti di tortura e altri maltrattamenti di beneficiare di misure incompatibili con la giurisprudenza della Corte, tra cui la prescrizione, che può, in pratica, impedire la punizione dei responsabili di atti contrari all’articolo 3. Tale prescrizione dei reati, in questo caso, ha impedito l’accertamento della responsabilità penale – e, se del caso, la punizione – per abuso, che i tribunali italiani avevano già ritenuto accertato in fatto. La Corte ha concluso che le autorità italiane non avevano svolto un’indagine efficace sulle accuse del Sig. Cioffi, né al fine di punire i responsabili né di scoraggiare futuri maltrattamenti. La Corte ha rilevato una violazione dell’articolo 3 della Convenzione sia per quanto riguarda i maltrattamenti subiti dal Sig. Cioffi da parte della polizia, sia per quanto riguarda le successive indagini.
Altri articoli
La Corte ha ritenuto di aver trattato le principali questioni giuridiche sollevate ai sensi dell’articolo 3 e che non fosse necessario esaminare la ricevibilità e il merito dei motivi di ricorso ai sensi degli articoli 5 e 13.
Equa soddisfazione (articolo 41)
La Corte ha stabilito che l’Italia avrebbe dovuto versare al ricorrente 30.000 euro (EUR) a titolo di danno morale.
Opinione separata
I giudici Serghides e Adamska-Gallant hanno espresso un’opinione congiunta parzialmente dissenziente, allegata alla sentenza.
