Avvocato e cliente: restituzione documenti e divieto di ritenzione (Redazione)

L’avvocato non può invocare il diritto di ritenzione.

La restituzione al cliente della documentazione ricevuta per l’espletamento del mandato non può essere subordinata al pagamento delle spettanze professionali (art. 33 co. 2 cdf), essendo estremamente disdicevole e lesivo della reputazione e dignità dell’ordine forense condizionare la restituzione di atti e documenti al pagamento di sia pur dovute spettanze professionali, in quanto l’ordinamento della professione forense non prevede un diritto di ritenzione (art. 2235 c.c.).

All’avvocato veniva contestata la : “violazione dell’art. 33 del C.D. per non aver restituito alla parte assistita, nonostante la revoca del mandato e le reiterate richieste, la documentazione ricevuta per l’espletamento del mandato e relativa ad alcuni beni immobili siti nel comune di Quinto (TV) di cui al capo a) dal 23/8/2017 in poi”.

Nella sentenza del CNF numero 413/2024 (allegata al post) si legge: “si deve evidenziare che l’art. 42 c.d.f. fa obbligo all’avvocato di restituire senza ritardo alla parte assistita, che gliene faccia richiesta, tutta la documen tazione che ha ricevuto per l’espletamento del mandato.

Ai fini della sussistenza di tale obbligo, se è del tutto irrilevante che la documentazione sia costituita da originali o semplici foto copie, è altresì evidente che il diritto del cliente non è condizionato all’indicazione delle ragioni della propria richiesta di restituzione, né circoscritto alla richiesta di pratiche in corso o recenti, potendo invece essere sempre esercitato nei limiti temporali in cui possa ragionevolmente ritenersi sussistente il dovere del professionista di conservare la documentazione relativa a pratiche ormai esaurite.

Secondo un principio pacificamente affermato in giurisprudenza, la restituzione al cliente della documentazione ricevuta per l’espletamento del mandato non può essere subordinata al pagamento delle spettanze professionali, essendo estremamente disdicevole e lesivo della reputazione e dignità dell’ordine forense condizionare la restituzione di atti e documenti al pagamento di sia pur dovute spettanze professionali, in quanto l’ordinamento della professione forense non prevede un diritto di ritenzione.

Il ritardo nella restituzione dei documenti richiesti dalla parte assistita non può essere giustificato dal professionista con la necessità di trattenere tali documenti ai fini della predisposizione delle proprie note.

Per costante giurisprudenza, invero, deve ritenersi censurabile il comportamento dell’avvocato che ometta di restituire i fascicoli relativi a questioni da lui trattate condizionando tale restituzione al preventivo saldo delle proprie spettanze professionali, atteso che egli può estrarre copia di quanto a lui necessario per la predisposizione e documentazione delle notule e, in seguito, ove il cliente rimanga inadempiente, avvaler si di tutti mezzi previsti dalla legge e dall’ordinamento professionale per il soddisfacimento del proprio credito.

Ricordiamo che il diritto di ritenzione è disciplinato dal codice civile all’art. 2756 cc, comma 3, il quale dispone espressamente che il creditore può ritenere la cosa soggetta al privilegio finché non è soddisfatto del suo credito e può anche venderla secondo le norme stabilite per la vendita del pegno.

Più precisamente, tale diritto rappresenta una vera e propria forma di autotutela, poiché, in base ad esso, il creditore, che si trova ad essere detentore di un bene del debitore, connesso con il rapporto obbligatorio, può rifiutarsi di restituirlo sino a quando il suo credito non sia stato soddisfatto.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Brienza), sentenza n. 413 del 6 novembre 2024