La Cassazione sezione 3 con la sentenza numero 16016/2025 si è soffermata sulla ricorribilità per cassazione da parte dell’imputato, della sentenza predibattimentale di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto in tema di confisca.
La Suprema Corte ha premesso che la ricorribilità per cassazione del provvedimento impugnato, non ostando a ciò il principio affermato (cfr. Sez. 2, n. 28063 del 30/05/2024, Rv. 286724) relativo all’impugnabilità con appello e non il ricorso per cassazione della sentenza di non luogo a procedere emessa, ex art. 544 ter cod. proc. pen., in esito all’udienza di comparizione predibattimentale, stante l’esplicita deroga ricavabile dal disposto letterale del comma 1, lett. b), dell’art. 544 quater cod. proc. pen..
Da tale norma si evince infatti l’imputato non può proporre appello, ma solo ricorso per cassazione, avverso la sentenza predibattimentale nei casi in cui, con tale sentenza, sia stato dichiarato che il fatto non sussiste, come appunto avvenuto nel caso di specie, o che l’imputato non lo ha commesso. Tanto premesso, ritiene la cassazione che l’impugnazione sia meritevole di accoglimento, nei termini di seguito esposti.
Ed invero, il giudice monocratico, nel prosciogliere l’imputato perché il fatto non sussiste dal contestato reato di cui all’art. 517 cod. pen., ha ordinato la confisca e distruzione di quanto in sequestro, ai sensi dell’art. 240 cod. pen.
Tale statuizione non è stata tuttavia in alcun modo argomentata, per cui si impone l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulla confisca, con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di Busto Arsizio in diversa persona fisica, dovendosi verificare in sede di merito se ricorra o meno nel caso di specie un’ipotesi di confisca obbligatoria eventualmente operante anche in caso di proscioglimento dell’imputato.
In caso negativo, dovrà essere disposta la restituzione all’avente diritto dei dispositivi di protezione individuale in sequestro
