Quali sono i tempi e le modalità da seguire affinché l’avvocato possa rinunciare al mandato senza incorrere in un procedimento disciplinare per aver esposto a pregiudizio il cliente?
Segnaliamo la sentenza numero 388/2024 del Consiglio Nazionale Forense (allegata al post) che ha stabilito che l’avvocato deve recedere dal mandato professionale con cautela, al fine di evitare pregiudizi alla parte assistita (art. 14 co. 1 L. n. 247/2012), a cui deve pertanto dare un congruo preavviso nonché ogni informazione necessaria per non pregiudicarne la difesa (art. 32 cdf).
A tal proposito, tuttavia, non esiste una definizione unica di termine congruo, che infatti va necessariamente commisurato alle circostanze di fatto.
Nel caso di specie, l’avvocato era stato sanzionato dal CDD perché aveva rinunciato al mandato 12 giorni prima della data di udienza. Il CNF, rilevato che, al momento del recesso, la parte assistita era già in possesso dei documenti di causa e vi era altresì il coinvolgimento di un altro avvocato, ha ritenuto congruo detto termine e, conseguentemente, ha annullato la sanzione disciplinare.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Palma, rel. Favi), sentenza n. 388 del 25 ottobre 2024
