Omicidio stradale e l’attenuante di cui all’art. 589-bis, comma settimo, cod. pen. : presupposti (Riccardo Radi)

La cassazione sezione 4 con la sentenza numero 8296/2025 ha stabilito che, in tema di circostanze, non rientrano nell’ambito applicativo dell’attenuante ad effetto speciale di cui all’art. 589-bis, comma settimo, cod. pen., che contempla il caso in cui l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole, quei fattori esterni, agevolmente apprezzabili dagli utenti della strada, che rappresentano per il conducente del mezzo un rischio di cui deve necessariamente tenere conto per conformare la propria condotta a regole di prudenza, diligenza e perizia.

Osserva in proposito la Suprema Corte che la decisione sul punto della Corte territoriale risulta adeguatamente motivata, ostando all’invocata applicazione di tale diminuente a effetto speciale la circostanza, chiaramente evidenziata, che la condizione di scivolosità della strada, agevolmente percepibile da tutti coloro che la percorrevano, rappresentava un intrinseco fattore di rischio per il conducente dell’auto, di cui costui avrebbe dovuto necessariamente tener conto nel modulare la propria condotta di guida, sicché non avrebbe mai potuto assumere valenza di attenuante, quale concausa dell’evento.