Femminicidio: i Ministri proponenti hanno trasmesso il disegno di legge alla Presidenza del Senato (Vincenzo Giglio)

Il 31 marzo 2025 il Ministro della Giustizia Nordio, il Ministro dell’Interno Piantedosi, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità Roccella e il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Alberti Casellati hanno congiuntamente comunicato alla Presidenza del Senato della Repubblica il disegno di legge n. 1433 (allegato alla fine del post) intitolato “Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime”.

Nella presentazione che ne fanno i proponenti “Il disegno di legge appronta un intervento ampio e sistematico per rispondere alle esigenze di tutela contro il fenomeno di drammatica attualità delle condotte e manifestazioni di prevaricazione e violenza commesse nei confronti delle donne. Ciò in linea con gli obblighi assunti dall’Italia con la ratifica della Convenzione di Istanbul e nel solco delle linee operative disegnate dalla nuova direttiva (UE) 1385/2024 in materia di violenza contro le donne, nonché delle direttive in materia di tutela delle vittime di reato”.

Nel dettaglio, l’intervento:

1. fa principalmente perno sull’introduzione di una nuova fattispecie penale, rubricata come “femminicidio”, che, per l’estrema urgenza criminologica del fenomeno e per la particolare struttura del reato, viene sanzionata con la pena più grave che l’ordinamento conosce: l’ergastolo. In modo connesso, sono state introdotte corrispondenti circostanze aggravanti per i delitti più tipici di codice rosso;

2. prevede l’audizione obbligatoria della persona offesa da parte del PM nei casi di codice rosso, non delegabile alla polizia giudiziaria, connessi obblighi informativi e riflessi in materia di organizzazione degli uffici del pubblico ministero;

3. introduce specifici obblighi informativi in favore dei prossimi congiunti della vittima di femminicidio;

4. prevede il parere – non vincolante – della vittima in caso di patteggiamento per reati da codice rosso e connessi obblighi informativi e onere motivazionale del giudice;

5. introduce una presunzione di adeguatezza delle sole misure custodiali nella scelta delle misure cautelari;

6. interviene sui benefici penitenziari per autori di reati da codice rosso;

7. introduce, in favore delle vittime di reati da codice rosso, un diritto di essere avvisate anche dell’uscita dal carcere dell’autore condannato, a seguito di concessione di misure premiali;

8. rafforza gli obblighi formativi dei magistrati, previsti dall’art. 6, comma 2, della legge n. 168 del 2023;

9. estende alla fase della esecuzione della condanna al risarcimento il regime di favore in tema di prenotazione a debito previsto per i danneggiati dai fatti di omicidio “codice rosso” e di femminicidio;

10. introduce una disposizione di coordinamento che prevede l’estensione al nuovo articolo 577-bis dei richiami all’articolo 575 contenuti nel Codice penale.

Si rinvia per il reato alla lettura integrale del testo del DDL e dell’annessa relazione tecnica, riservando comunque successivi approfondimenti.