Il 31 marzo 2025 il Ministro della Giustizia Nordio, il Ministro dell’Interno Piantedosi, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità Roccella e il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Alberti Casellati hanno congiuntamente comunicato alla Presidenza del Senato della Repubblica il disegno di legge n. 1433 (allegato alla fine del post) intitolato “Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime”.
Nella presentazione che ne fanno i proponenti “Il disegno di legge appronta un intervento ampio e sistematico per rispondere alle esigenze di tutela contro il fenomeno di drammatica attualità delle condotte e manifestazioni di prevaricazione e violenza commesse nei confronti delle donne. Ciò in linea con gli obblighi assunti dall’Italia con la ratifica della Convenzione di Istanbul e nel solco delle linee operative disegnate dalla nuova direttiva (UE) 1385/2024 in materia di violenza contro le donne, nonché delle direttive in materia di tutela delle vittime di reato”.
Nel dettaglio, l’intervento:
1. fa principalmente perno sull’introduzione di una nuova fattispecie penale, rubricata come “femminicidio”, che, per l’estrema urgenza criminologica del fenomeno e per la particolare struttura del reato, viene sanzionata con la pena più grave che l’ordinamento conosce: l’ergastolo. In modo connesso, sono state introdotte corrispondenti circostanze aggravanti per i delitti più tipici di codice rosso;
2. prevede l’audizione obbligatoria della persona offesa da parte del PM nei casi di codice rosso, non delegabile alla polizia giudiziaria, connessi obblighi informativi e riflessi in materia di organizzazione degli uffici del pubblico ministero;
3. introduce specifici obblighi informativi in favore dei prossimi congiunti della vittima di femminicidio;
4. prevede il parere – non vincolante – della vittima in caso di patteggiamento per reati da codice rosso e connessi obblighi informativi e onere motivazionale del giudice;
5. introduce una presunzione di adeguatezza delle sole misure custodiali nella scelta delle misure cautelari;
6. interviene sui benefici penitenziari per autori di reati da codice rosso;
7. introduce, in favore delle vittime di reati da codice rosso, un diritto di essere avvisate anche dell’uscita dal carcere dell’autore condannato, a seguito di concessione di misure premiali;
8. rafforza gli obblighi formativi dei magistrati, previsti dall’art. 6, comma 2, della legge n. 168 del 2023;
9. estende alla fase della esecuzione della condanna al risarcimento il regime di favore in tema di prenotazione a debito previsto per i danneggiati dai fatti di omicidio “codice rosso” e di femminicidio;
10. introduce una disposizione di coordinamento che prevede l’estensione al nuovo articolo 577-bis dei richiami all’articolo 575 contenuti nel Codice penale.
Si rinvia per il reato alla lettura integrale del testo del DDL e dell’annessa relazione tecnica, riservando comunque successivi approfondimenti.
